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 Gio 15 Giu 2017

INFERMIERI E PERSONALE MEDICO: ESONERATI DALLA FORMAZIONE COME ADDETTI PRIMO SOCCORSO D.M. 388/2003?

  formazione , interpelli , sicurezza

INFERMIERI E PERSONALE MEDICO: ESONERATI DALLA FORMAZIONE COME ADDETTI PRIMO SOCCORSO D.M. 388/2003?

Il tema degli esoneri per i soggetti che ricoprono ruoli all’interno della squadra di emergenza (addetti primo soccorso e addetti prevenzione incendi) è un argomento che, nel corso degli anni è stato oggetto di varie interpretazioni da parte di diversi enti e servizi.

Già nel 2015 si era trattata la tematica in una news dal titolo "Esenzioni dallo svolgimento dei corsi di primo soccorso: chiarimenti della Regione Piemonte" con particolare riferimento all’interpretazione del gruppo info.sicuri appartenente al progetto “Sicuri di essere sicuri” della Regione Piemonte. Si ricorda che Info.Sicuri è in specifico un servizio che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità, datori di lavoro, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti, informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare la conclusione nella precedente news esprimeva che “Una possibile esclusione dall’obbligo di formazione può essere ammessa per quelle aziende che indicano come addetto al servizio di pronto soccorso un medico o un infermiere professionale.”

Ad approfondire la tematica si riporta il più recente interpello n. 19/2016 del 25/10/2016 dell’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (ENEA). L’agenzia ha avanzato un quesito in merito alla obbligatorietà o meno in una Unità Produttiva, classificata nel gruppo A, della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso per il datore di lavoro “che abbia mantenuto la Camera di Medicazione ai sensi dell’articolo 30 del DPR 303/56 composta da un Medico Competente e da Infermieri Professionali, questi ultimi in turno durante tutto l’orario di servizio”.

La Commissione ha definito che qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell’orario di servizio, non è obbligato alla designazione degli addetti al primo soccorso, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, in quanto i requisiti formativi e professionali del suddetto personale sono superiori a quelli minimi previsti dal D.M. 388/2003. Inoltre il datore di lavoro non è tenuto all’aggiornamento del personale infermieristico, come previsto dall’art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, considerato l’obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario, il quale è eccedente gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione individuati nell’allegato 3 dello stesso DM 388/2003.

Tale nuova annunciazione ci conferma che, nel caso siamo in presenza di personale sanitario (solo medico o infermiere) in possesso dei necessari aggiornamenti professionali è esonerato a svolgere i percorsi formativi relativi al D.M. 388/2003.

Al momento attuale non sono presenti chiare indicazioni per le altre figure professionali sanitarie (es. O.S.S., assistente alla poltrona ecc.) o per i volontari del primo soccorso. Per tali figure è necessaria documentazione comprovante la formazione ai sensi del D.M. 388/03 o quanto meno la dichiarazione dell’ente formatore in cui si evinca che, il corso effettuato, abbia contenuti pari o superiori al citato Decreto.





A cura di: Dott. Mag. Marco CARENA


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