logo

In Evidenza

           

La foto del mese

Cosa ti fa pensare? Liberazione da un vincolo. . . Rottura di un legame affettivo. . . Verifiche manutentive discutibili. . .

La frase del mese

Il nostro tempo è limitato, per cui non lo dobbiamo sprecare vivendo la vita di qualcun altro. Non facciamoci intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto è secondario.

- Il tempo - Steve Jobs

I nostri Corsi

Organizziamo corsi in aula e online per la tua azienda. I corsi E-learning sono fruibili da qualsiasi dispositivo...

IL QUIZ DEL MESE: DI AMBIENTE COSA NE SAI?

Mettiti alla prova con 4 livelli di difficoltà per verificare le tue conoscenze...

PARTNER - SITI AMICI

Scopri i nostri partner

Manualistica

Vedi Manuali disponibili

Cerca con i Tags

ARPA   BAT   CIT   COVID-19   CPI   GSE   INPS   ISPRA   MOG   OT23   RAEE   RSPP   acqua   acustica   agenti biologici   agenti cancerogeni   agenti chimici   agenti fisici   agricoltura   aia   albo gestori ambientali   ambiente   amianto   aria   atex   atmosfere esplosive   attrezzature di lavoro   aua   audit   bonifiche   burn out   cantieri   cem   certificazioni iso   circolare   clima   clp   codici cer   comunicazione   controlli   ctd   danno ambientale   datore di lavoro   dpi   due diligence   ecologia   economia   edilizia   emergenze   emissioni   energia   ergonomia   età   f-gas   finanziamenti   formazione   fotovoltaico   gas effetto serra   imballaggi   impianti   inail   incidente rilevante   infortunio   inquinamento   interpelli   lavori in quota   lavoro agile   lavoro notturno   legionella   linee guida   luoghi di lavoro   macchine   malattia   malattia professionale   manuale   manutenzione   marcatura ce   medico competente   microclima   mmc   modulistica   mud   normativa   norme tecniche   prevenzione   prevenzione incendi   primo soccorso   privacy   procedura   provincia   qualità   radiazioni ionizzanti   reach   registro infortuni   responsabilità   rifiuti   rischio incendio   rls   roa   rumore   salute   segnaletica   sentenza   sicurezza   sistemi di gestione   sistri   smartworking   sorveglianza sanitaria   sostanze pericolose   spazi confinati   stress   terre e rocce da scavo   trasporti   valutazione dei rischi   vas   vdt   verifiche periodiche   via   vibrazioni   vigili del fuoco  

Area Riservata

 Ven 25 Set 2015

ESENZIONI DALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI PRIMO SOCCORSO: CHIARIMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE

  formazione , normativa , sicurezza

ESENZIONI DALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI PRIMO SOCCORSO: CHIARIMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE

La scelta del personale addetto al primo soccorso cade spesso tra i soggetti che, per formazione personale o per ruolo extra lavorativo (es. svolgimento di attività di volontariato) sono già in possesso di nozioni relative agli aspetti sanitari e di primo soccorso.

Dietro a tale preferenza non di rado si cela il desiderio di riconoscere idonea ogni tipo di formazione pregressa esentando quindi l’operatore a frequentare i corsi ai sensi del Decreto Ministeriale 388/2003.

A chiarire e limitare interpretazioni errate la Regione Piemonte,  all’interno del documento revisionato a luglio 2015 denominato “DOMANDE E RISPOSTE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”  (documento trattato in precedente news dal collega RAVERA Pierpaolo), ha risposto ad alcuni quesiti specifici.

Si riportano, per una più chiara lettura, i punti salienti relativi alla formazione degli addetti di primo soccorso.



Punto 1.2 del documento: Gli addetti al primo soccorso devono seguire un corso specifico?

Gli addetti al primo soccorso devono frequentare il corso di formazione e gli aggiornamenti previsti dal Decreto Ministeriale 388 del 2003. (n.d.r. affermazione generale che non indica esenzioni)



Punto 1.3 del documento: Un lavoratore di un’azienda appartenente al gruppo B di cui al D.M. 388/03, in possesso di diploma di laurea di educatore professionale con abilitazione sanitaria conseguito nell’anno 2008, può essere esentato dalla frequenza del corso completo di 12 ore per addetti al pronto soccorso aziendale, frequentando solamente l’aggiornamento previsto di 4 ore?

In relazione al D.M. 388/03 e alle circolari del Ministero del Lavoro e del Ministero della Sanità, il datore di lavoro designa i lavoratori addetti al pronto soccorso e li forma con una istruzione teorico-pratica, secondo il Decreto citato e le circolari ministeriali esplicative. Una possibile esclusione dall’obbligo di formazione può essere ammessa per quelle aziende che indicano come addetto al servizio di pronto soccorso un medico o un infermiere professionale(n.d.r. affermazione che esclude l’esenzione diretta di altre figure tra le quali possiamo elencare appunto l’educatore professionale sanitario, volontario 118, O.S.S., ecc.)



Punto 1.23 del documento: Capita di trovare personale nominato come addetto al primo soccorso in azienda che però non ha seguito gli appositi corsi definiti dal D.M. 388/03 in quanto volontari della Croce Rossa o del 118. La formazione di tali addetti può rispondere ai requisiti minimi identificati dagli «Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso in azienda», così come descritti dagli specifici allegati del D.M. 388/03 o detti lavoratori per ricoprire l’incarico di addetti al primo soccorso ai sensi dell’Art 45 del D.lgs. 81/08 devono comunque frequentare gli appositi corsi? 

Occorre verificare che i corsi frequentati per il ruolo di volontario siano equipollenti ai corsi di formazione previsti dal DM 388/03 e farsi rilasciare dall’ente formatore una dichiarazione in tal senso.



Si conclude quindi che, gli unici soggetti con l’esenzione diretta sono i medici e gli infermieri professionali.

Per tutte le altre figure è necessario che ci sia documentazione comprovante la formazione ai sensi del D.M. 388/03 o quanto meno l’equipollenza al decreto di riferimento tramite dichiarazione dell’ente formatore. Si esclude quindi, come nel caso di volontari di croce rossa o 118 la possibilità di riconoscere valida la formazione tramite semplice autodichiarazione del lavoratore.



A cura di: Dott. Mag. Marco CARENA


Questo sito utilizza cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l’uso dei cookies. Maggiori informazioni.