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 Ven 8 Feb 2019

TRA DIRETTIVA PED E DIRETTIVA MACCHINE - GLI ATTI DEL CONVEGNO SAFAP 2018

  macchine , marcatura ce , sicurezza

TRA DIRETTIVA PED E DIRETTIVA MACCHINE - GLI ATTI DEL CONVEGNO SAFAP 2018

È frequente trovare sul mercato o negli ambienti di lavoro prodotti per i quali non risulti immediata l’attribuzione della direttiva di riferimento, così come attrezzature a pressione, ai sensi della direttiva 2014/68/EU, incorporate in macchine di cui alla direttiva 2006/42/CE.

Il fabbricante,  ha l’esigenza di determinare con certezza il riferimento legislativo da adottare per consentire l’immissione sul mercato e quindi, nello specifico, stabilire se quel determinato prodotto debba trattarsi come un‘attrezzatura a pressione, applicando i dettami della PED, ovvero come una macchina, rifacendosi quindi alla Direttiva Macchine.

La direttiva 2014/68/UE e la direttiva 2006/42/CE sono un esempio di direttive di prodotto:

- la direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014 (comunemente detta direttiva PED), recepita in Italia dal d.lgs. 26/2016, concerne l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione e disciplina la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento e l'installazione in sicurezza di attrezzature e insiemi a pressione ricadenti nel campo di applicazione della direttiva stessa.

- la direttiva comunitaria 2006/42/CE (nota come direttiva Macchine), recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, concerne l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla progettazione e costruzione di una macchina. Questa direttiva rappresenta l’atto che gli Stati dell’UE hanno deciso di adottare per stabilire i requisiti essenziali di sicurezza che le macchine e le quasi macchine devono possedere per poter essere immesse nel Mercato Comunitario.

Se un’attrezzatura a pressione è incorporata in una macchina, il fascicolo tecnico fornito dal fabbricante della macchina deve includere la dichiarazione CE di conformità dell’attrezzatura a pressione alla PED, se quest’ultima è immessa sul mercato separatamente, ovvero prevedere la trattazione dei pertinenti requisiti essenziali di sicurezza secondo la direttiva PED, trattandosi di un componente della macchina comunque in ultimo coperto dalla dichiarazione CE di conformità della macchina tutta.

Le attrezzature a pressione appartenenti al massimo alla categoria 1, incorporate nelle macchine e oggetto della direttiva Macchine, sono escluse dal campo di applicazione della PED, per cui risulta sufficiente l’applicazione della sola direttiva 2006/42/CE.

Esempio di applicazione simultanea di più direttive di prodotto è rappresentato da un impianto ad aria compressa, solitamente rappresentato da

- un apposito filtro (F);

- un polmone smorzatore (PM), che permette di evitare fenomeni di risonanza;

- un compressore (C), che in generale può essere o volumetrico (per piccole portate, alti rapporti di compressione) o rotativo (per grandi portate, bassi rapporti di compressione);

- una valvola di sicurezza (Vs) a valle del compressore;

- una valvola di non ritorno (VNR), per evitare flussi di ritorno;

- un refrigeratore (R), che permette di raffreddare l’aria e riportarla a temperatura ambiente, dato che all’uscita dal compressore può raggiungere temperature anche elevate;

- un serbatoio intermedio (SI);

- uno scaricatore di condensa (Sc);

- una seconda valvola di non ritorno;

- un serbatoio di accumulo (S), da cui l’utenza preleva l’aria.

Il serbatoio a sua volta è munito di manometro, pressostato, valvola di sicurezza e valvole atte allo spurgo di polveri involute presenti nell’aria.

Se gli elementi costituenti l’impianto possono essere considerati singoli componenti  immessi sul mercato separatamente, perché già destinati dai singoli fabbricanti a far parte di un impianto ad aria compressa come quello summenzionato, l’impianto nel complesso non necessita di un’ulteriore dichiarazione CE di conformità, in quanto, come detto, i singoli elementi costituenti sono stati progettati e fabbricati per essere assemblati così da realizzare un impianto ad aria compressa e conseguentemente i rischi derivanti da tale installazione sono stati considerati.

Nel caso, invece, fosse immesso sul mercato l’intero impianto, questo sarebbe accompagnato da un’unica dichiarazione di conformità, redatta in conformità alla direttiva 2006/42/CE, quale direttiva applicabile allo specifico prodotto, con l’esplicitazione delle eventuali altre direttive applicate, come la direttiva 2014/68/UE.

Tale ultima circostanza si verificherà anche nel caso in cui i singoli componenti, acquistati separatamente, ma non specificatamente destinati dai fabbricanti a far parte di un impianto ad aria compressa, vengano installati insieme per la realizzazione dell’impianto finale.

Risulta da approfondire il parare secondo cui non sono, da considerare attrezzature di  lavoro, e quindi assoggettabili agli obblighi di cui al titolo III del d.lgs. 81/08 e s.m.i., le attrezzature a pressione incorporate in macchine con specifica destinazione d’uso; in quest’ultimo caso, infatti, l’elemento a pressione risulta essere una parte della macchina (componente) e di supporto alla realizzazione del processo a completo carico della macchina di cui fa parte.

Tale situazione potrebbe far presupporre che i disoleatori, montati su motocompressori e certificati secondo la sola direttiva macchine, possono non ricadere nella denuncia di messa in servizio e tantomeno alle rispettive verifiche periodiche previste dal titolo III del D. Lgs 81/08 e smi.

Gli atti completi del convegno sono consultabili al presente link.









A cura di: P.I. Pierpaolo RAVERA


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