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 Ven 23 Nov 2018

RESPONSABILITÀ DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI FRA SUBAPPALTANTE-COMMITTENTE E SUBAPPALTATORE-DATORE DI LAVORO

  formazione , responsabilità , sentenza

RESPONSABILITÀ DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI FRA SUBAPPALTANTE-COMMITTENTE E SUBAPPALTATORE-DATORE DI LAVORO

Nella sentenza del 30 aprile 2018, n. 18660 (cfr. allegato) la corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che ha assolto il subappaltante-committente dal reato di lesioni personali colpose relativamente all'infortunio sul lavoro avvenuto durante l'intervento edilizio da lui commissionato.

In particolare l’accusato, tramite la sua azienda, aveva subappaltato opere di demolizione ad una ditta terza, alle cui dipendenze lavorava il dipendete che, nel corso dei lavori di demolizione, a seguito del crollo di un tramezzo in muratura, aveva riportato gravi lesioni al bacino.

Nella sentenza di appello i giudici di merito avevano ritenuto insussistenti i profili di responsabilità specificamente addebiti al subappaltante-committente.  Infatti, per quanto riguarda la omessa predisposizione di idonee misure atte ad evitare crolli intempestivi dei tramezzi, la Corte di appello riteneva dubbio che tali misure fossero nel caso necessarie, trattandosi di un tramezzo interno costruito in un momento successivo alla realizzazione dell'edificio, quindi privo di rilievo strutturale. I Giudici osservavano quindi che comunque tale omissione non era stata rilevante nella causazione dell'incidente, essendo emerso pacificamente che il tramezzo si era ribaltato contro l’infortunato poiché costui aveva deliberatamente disatteso le modalità operative recepite nel Piano Demolizioni predisposto dalla ditta subappaltante-committente, che prevedevano l'abbattimento del muro dall'alto verso il basso, mentre il lavoratore aveva sferrato colpi di mazza verso la base del muro. Quanto all'addebito di mancata formazione-informazione del lavoratore infortunato, la sentenza concludeva nel senso che di tale obbligo non potesse farsi carico il subappaltante-committente, trattandosi di compito specifico del datore di lavoro dell’infortunato; né era emerso che l'imputato fosse a conoscenza della carente formazione dell'operaio in questione.

Quanto al profilo di colpa riguardante la mancata formazione- informazione dell’infortunato, la sentenza di cassazione ha confermato che  la sfera di controllo del subappaltante-committente non può estendersi fino alla sostituzione del subappaltatore-datore di lavoro nell'attività di formazione-informazione dei dipendenti di quest'ultimo, rilevando la non esigibilità di un controllo pressante, continuo e capillare del committente sull'organizzazione e l'andamento dei lavori, fino al punto di verificare in proprio la professionalità e la competenza in materia di sicurezza di ciascun dipendente della ditta subappaltatrice; né - continua la Corte territoriale - era emerso che l'imputato fosse posto a conoscenza della carente formazione dell’infortunato.





A cura di: Dott. Mag. Carena Marco


ALLEGATI
  Allegato: Cassazione Penale, Sez. 4, 30 aprile 2018, n. 18660

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