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 Ven 5 Apr 2019

NORMATIVA NAZIONALE SUI DPI – CATEGORIE E ALTRE RECENTI MODIFICHE

  dpi , normativa

NORMATIVA NAZIONALE SUI DPI – CATEGORIE E ALTRE RECENTI MODIFICHE

Come già affrontato in una precedente news, è in vigore dal 12/03/2019 il D.lgs. n. 17/2019 (cfr. allegato 1), inerente all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 (cfr. allegato 2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (19G00023) (GU Serie Generale n.59 del 11-03-2019).

Gli effetti diretti del nuovo testo normativo si ripercuotono sul D.lgs. n. 475 del 4 dicembre 1992, il quale è diventato (viene definito il nuovo titolo del decreto) decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del nuovo regolamento (UE) n. 2016/425. Le modifiche al D.lgs. n. 475/1992 sono definite all’articolo 1 del D.lgs. n. 17/2019. In sintesi:

- Campo di applicazione e definizioni – modifiche all’articolo 1

Secondo il nuovo Regolamento, i dispositivi indirizzati alla protezione individuale degli utilizzatori sono tre:

Categoria I, comprende i seguenti rischi minimi:

_ Lesioni meccaniche superficiali;

_ Contatto con prodotti legati alla pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;

_ Contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;

_ Lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);

_ Condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II, include i rischi diversi da quelli presenti nella precedente e successiva categoria.

Categoria III, comprende esclusivamente i rischi che possono creare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

_ Sostanze e miscele pericolose per la salute;

_ Atmosfere con carenza di ossigeno;

_ Agenti biologici nocivi;

_ Radiazioni ionizzanti;

_ Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;

_ Ambienti a bassa temperatura con effetti comparabili ad una temperatura dell’aria inferiore ai -50 °C o inferiore:

_ Cadute dall’alto;

_ Scosse elettriche e lavoro sotto tensione;

_ Annegamento;

_ Tagli da seghe a catena portatili;

_ Getti ad alta pressione;

_ Ferite da proiettile o da coltello;

_ Rumore nocivo.


- Norme armonizzate e presunzione di conformità dei DPI – modifiche all’articolo 2

- Requisiti essenziali di sicurezza – modifiche all’articolo 3

Messa a disposizione sul mercato, di DPI che rispettino le indicazioni circa le categorie di DPI e le procedure di certificazione.

- Procedure di valutazione della conformità – modifiche all’articolo 5

Il fabbricante deve eseguire, o far eseguire, la procedura di valutazione della conformità e redigere la documentazione tecnica, per tutti i DPI

- Organismi notificati – modifiche all’articolo 6

- Validità degli attestati di certificazione – modifiche all’articolo 7

- Marcatura CE – modifiche all’articolo 12

Apposizione della marcatura CE secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del regolamento europeo sui DPI

- Disposizioni per la documentazione tecnica – modifiche all’articolo 12/bis

Riferimenti alla documentazione tecnica relativa ai metodi di attestazione di conformità, nonché alle istruzioni e avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia, redatte in lingua italiana, o anche in lingua italiana

- Vigilanza del mercato sui DPI – modifiche all’articolo 13

Le funzioni di vigilanza sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro, per le rispettive competenze. Detti Ministeri potranno avvalersi delle Camere di Commercio e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che avviseranno i Ministeri (ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza) nel caso riscontrino che un DPI non rispetti i requisiti essenziali di sicurezza definiti nell’allegato II del regolamento

- Sanzioni e disposizioni penali – modifiche all’articolo 14

- Disposizioni di adeguamento – modifiche all’articolo 14/bis

- Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato – modifiche all’articolo 15

- Abrogazione degli articoli 4 – 8 – 9 – 10 – 11 e degli allegati I – II – III – IV – V - VI

L’articolo 2 del D.lgs. n. 17/2019 modifica alcune parti degli articoli 74 (definizioni) e 76 (requisiti dei DPI) del D.lgs. 81/2008. Non sono apportate modifiche agli articoli 75 (obbligo d’uso), 77 (obblighi del datore di lavoro), 78 (obblighi dei lavoratori), 79 (criteri per l’individuazione e l’uso).

Gli argomenti definiti dal nuovo regolamento e conseguentemente dalla nuova normativa nazionale vedono, quali destinatari, i soggetti identificabili come fabbricanti, mandatari, importatori, distributori di DPI.





A cura di: PI Marco ANTONIELLI


ALLEGATI
  Allegato 1: D.lgs. 17/2019
  Allegato 2: Regolamento Europeo sui DPI, n. 2016/425

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