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 Ven 13 Set 2019

MACCHINE AGRICOLE: PROROGATO IL TERMINE PER LA REVISIONE GENERALE PERIODICA

  attrezzature di lavoro , macchine , normativa

MACCHINE AGRICOLE: PROROGATO IL TERMINE PER LA REVISIONE GENERALE PERIODICA

Rinviato al 30 giugno 2021 il termine per la revisione delle macchine agricole. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (decreto interministeriale del 28 febbraio 2019, n. 80 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2019) hanno previsto poi che tutti i veicoli agricoli in circolazione al 31 dicembre 2018 saranno revisionati entro il 30 giugno 2023. Manca tuttavia ancora il provvedimento attuativo che disciplini le modalità tecniche per l'esecuzione della revisione.

Obbligo di revisione delle macchine agricole

Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Codice della Strada, di cui al D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i. dispone, con l'art. 111, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione, in ragione del relativo stato di vetustà, con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e prevede anche, con l'art. 114, che le macchine operatrici, per circolare su strada, siano soggette alla disciplina prevista dal citato art. 111.

E così il decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha dettato le norme per la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli artt. 111 e 114 del Codice della Strada, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, stabilendo anche le sanzioni da applicare ai veicoli non presentati a revisione e che continuino a circolare oltre i termini fissati per la revisione. Chiunque infatti circoli su strada con una macchina agricola che non sia stata presentata alla revisione prescritta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345 (importi così stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dal Decreto 27 dicembre 2018). Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica. In particolare, per le macchine agricole (art. 57 del Codice della Strada) veniva disposta la revisione generale con periodicità di 5 anni, per tutti i veicoli così meglio specificati:

- trattori agricoli, come definiti nella Direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e s.m.i.;

- macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;

- rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.

Specifiche della revisione e decorrenza

Sempre il Decreto del 2015 ha specificato che, qualora la visita di revisione avesse avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo fosse stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso potesse continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico.Sulla carta di circolazione andava apposto il timbro «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si fosse provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti. Allorchè le anormalità ed i difetti riscontrati risultassero tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione andava apposto il timbro «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina». Tale timbro valeva quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro fosse stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.Per le macchine agricole era consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che fossero applicabili le sanzioni. Tale agevolazione non era consentita qualora la carta di circolazione fosse stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini, potevano essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque erano inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo fosse condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione e la sicurezza del lavoro nel giorno per il quale la visita stessa risultasse prenotata.L'art. 6 del Decreto del 2015 aveva infine stabilito nel dettaglio le date di decorrenza dell'obbligo di revisione generale delle macchine agricole ed operatrici in circolazione (ad esempio il 31 dicembre 2017 era il primo temine per la revisione dei trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973 e il 31 dicembre 2018 per quelli immatricolati fino al 31 dicembre 1990).

Ragioni del rinvio

L'art. 5 del decreto del 2015 ha previsto che le modalità di esecuzione della revisione, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, fossero definite con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 80 del Codice della Strada e con la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili.Considerata la particolare complessità costruttiva ed operativa dei veicoli da revisionare, la predisposizione della normativa tecnica di dettaglio per l'esecuzione dei controlli ha evidenziato numerose difficoltà organizzative e tecniche per l'attuazione dei nuovi controlli tecnici di revisione e pertanto il Decreto previsto non è stato ancora emanato.I termini, stabiliti all'art. 6 del Decreto del 2015, per l'obbligo di revisione delle macchine agricole sono dunque spirati senza che fossero disponibili sia la dovuta disciplina tecnica sia il luogo idoneo alle operazioni tecniche di revisione. Sussistendo quindi per l'utenza il rischio di incorrere in sanzioni per il mancato rispetto di disposizioni il cui quadro attuativo non è stato ancora completato, si è reso necessario adottare il nuovo decreto 28 febbraio 2019 "Modifica del decreto 20 maggio 2015 concernente la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2019, che rinvia tutte le decorrenze per la revisione periodica.

Le nuove scadenze

Il nuovo Decreto del 2019 stabilisce che tutte le macchine agricole dovranno essere sottoposte alla prima revisione generale (e successivamente ogni cinque anni entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione), secondo le nuove scadenze:

- per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, la revisione andrà fatta entro il 30 giugno 2021;

- per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995, la revisione andrà fatta entro il 30 giugno 2022;

- per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018, la revisione andrà fatta entro il 30 giugno 2023;

- per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019, la revisione andrà fatta al quinto anno, entro la fine del mese di prima immatricolazione.

Si auspica che venga comunque emanata il prima possibile la normativa tecnica di dettaglio per l'effettuazione delle revisioni, in modo da poter rispettare le nuove scadenze introdotte.





A cura di: Simone PEIRETTI



 



Fonte: IPSOA


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