logo

In Evidenza

           

La foto del mese

Cosa ti fa pensare? Liberazione da un vincolo. . . Rottura di un legame affettivo. . . Verifiche manutentive discutibili. . .

La frase del mese

Il nostro tempo è limitato, per cui non lo dobbiamo sprecare vivendo la vita di qualcun altro. Non facciamoci intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto è secondario.

- Il tempo - Steve Jobs

I nostri Corsi

Organizziamo corsi in aula e online per la tua azienda. I corsi E-learning sono fruibili da qualsiasi dispositivo...

IL QUIZ DEL MESE: DI AMBIENTE COSA NE SAI?

Mettiti alla prova con 4 livelli di difficoltà per verificare le tue conoscenze...

PARTNER - SITI AMICI

Scopri i nostri partner

Manualistica

Vedi Manuali disponibili

Cerca con i Tags

ARPA   BAT   CIT   COVID-19   CPI   GSE   INPS   ISPRA   MOG   OT23   RAEE   RSPP   acqua   acustica   agenti biologici   agenti cancerogeni   agenti chimici   agenti fisici   agricoltura   aia   albo gestori ambientali   ambiente   amianto   aria   atex   atmosfere esplosive   attrezzature di lavoro   aua   audit   bonifiche   burn out   cantieri   cem   certificazioni iso   circolare   clima   clp   codici cer   comunicazione   controlli   ctd   danno ambientale   datore di lavoro   dpi   due diligence   ecologia   economia   edilizia   emergenze   emissioni   energia   ergonomia   età   f-gas   finanziamenti   formazione   fotovoltaico   gas effetto serra   imballaggi   impianti   inail   incidente rilevante   infortunio   inquinamento   interpelli   lavori in quota   lavoro agile   lavoro notturno   legionella   linee guida   luoghi di lavoro   macchine   malattia   malattia professionale   manuale   manutenzione   marcatura ce   medico competente   microclima   mmc   modulistica   mud   normativa   norme tecniche   prevenzione   prevenzione incendi   primo soccorso   privacy   procedura   provincia   qualità   radiazioni ionizzanti   reach   registro infortuni   responsabilità   rifiuti   rischio incendio   rls   roa   rumore   salute   segnaletica   sentenza   sicurezza   sistemi di gestione   sistri   smartworking   sorveglianza sanitaria   sostanze pericolose   spazi confinati   stress   terre e rocce da scavo   trasporti   valutazione dei rischi   vas   vdt   verifiche periodiche   via   vibrazioni   vigili del fuoco  

Area Riservata

 Ven 18 Dic 2015

L’AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE ANTINCENDIO

  formazione , prevenzione incendi

L’AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE ANTINCENDIO

Nel vasto scenario della formazione obbligatoria, definita dal D.lgs. 81/2008 e dai vari accordi specifici emanati negli anni a supporto dei dettati di legge, non sono ancora ben chiari gli aspetti inerenti l’obbligo di aggiornamento periodico della formazione degli incaricati di antincendio.

Premesso che la formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio e di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, è oggi regolamentata dall’articolo 37 del D.lgs. 81/2008 e dal D.M. 10/03/1998, c’è da evidenziare la totale mancanza di riferimenti circa la periodicità con la quale effettuare l’aggiornamento della formazione (obbligo ben specificato nell’art. 37, comma 9, ove si legge: “I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico). Nel medesimo articolo viene indicato, quale riferimento per la definizione dei contenuti della formazione (fino all’emanazione di decreti specifici atti a specificare i requisiti del personale addetto e la sua formazione), il D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”. Null’altro viene specificato.

Ne consegue che, senza riferimenti precisi, la scelta della periodicità da adottare per gli aggiornamenti della formazione sia una responsabilità del Datore di Lavoro, il quale può avvalersi di un criterio soggettivo, ragionevolmente correlato all’esito della valutazione particolareggiata del rischio incendio, ovvero parametrato alle altre regole oggi esistenti in merito ad altre tipologie di corsi (vedasi l’obbligo di aggiornamento triennale per gli incaricati di primo soccorso; ovvero di aggiornamento quinquennale inerente la formazione dei lavoratori, di cui all’accordo SR del 21/12/2011, etc.).

Pur non avendo forza di legge, sono tuttavia disponibili alcune circolari sul tema della prevenzione incendi, emanate dai Vigili del Fuoco.

In particolare, la circolare del 27/01/2012 del Comando di Forlì-Cesena, definisce che la periodicità di 3 anni possa essere adeguata, in analogia al primo soccorso, anche per la formazione in materia di prevenzione incendi. Nella circolare viene comunque ribadita la non sussistenza di un vincolo di legge e conseguentemente la necessaria valutazione dal parte del Datore di Lavoro.

In questo contesto si inserisce una circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale della Formazione, del 23 febbraio 2011 (cfr. allegato), nella quale vengono definiti il programma, i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento, pur in assenza (anche in questo caso) di alcuna indicazione sulla periodicità dell’aggiornamento.

In quest’ultima circolare, i percorsi di aggiornamento vengono distinti in funzione della tipologia di rischio, quale indirizzo per una uniforme applicazione dell'attività formativa sull'intero territorio nazionale.

Sono stati quindi previsti: un aggiornamento di due ore per gli incaricati in attività a rischio incendio basso (solo parte pratica); un aggiornamento di cinque ore per gli incaricati in attività a rischio incendio medio (2 ore parte teorica e 3 ore parte pratica) ed un aggiornamento di otto ore per gli incaricati in attività a rischio incendio elevato (5 ore parte teorica e 3 ore parte pratica). Per ogni tipologia di rischio sono indicati i contenuti dell'aggiornamento, per la parte teorica e per quella pratica.

Anche in questo caso nessuna indicazione viene data sulla periodicità dei corsi di aggiornamento, confermando di fatto che tale scelta è rimessa ad ogni singolo datore di lavoro.





A cura di: P.I. Marco ANTONIELLI


ALLEGATI
  Allegato: Circolare Vigili del Fuoco del 23/02/2011

Questo sito utilizza cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l’uso dei cookies. Maggiori informazioni.