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 Ven 8 Feb 2019

I COMPITI DEL RESPONSABILE TECNICO - LA DELIBERAZIONE N.1 DEL 23 GENNAIO 2019 DELL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

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I COMPITI DEL RESPONSABILE TECNICO - LA DELIBERAZIONE N.1 DEL 23 GENNAIO 2019 DELL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dopo aver tracciato in via generale agli articoli 12 e 13 del D.M. del 3 giugno 2014, n.120, i compiti, le responsabilità, i requisiti e la formazione del responsabile tecnico, con Deliberazione n.1 del 23 gennaio 2019 (cfr. allegato 1) ha inteso fornire prime disposizioni di dettaglio relative “ai compiti e alle responsabilità del responsabile tecnico”.

All’articolo 1, nel quale sono descritti i compiti generali, si precisa che il responsabile tecnico:

a. coordina l’attività degli addetti dell’impresa;

b. definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;

c. vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;

d. verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti;

e. quando svolge attività di affiancamento è tenuto a fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali l’affiancamento è svolto.

Negli articoli successivi sono dettagliati i compiti specifici del Responsabile Tecnico per categoria di iscrizione.

A titolo di esempio si riportano i compiti specifici previsti per i Responsabili Tecnici delle imprese iscritte alle attività di trasporto (Categorie 1, 4, 5 e 6) e delle imprese iscritte alle attività di bonifica di beni contenenti amianto (Categoria 10).

Per le categorie 1, 4, 5 e 6 – Trasporto dei rifiuti:

a) redigere e sottoscrivere l’attestazione relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, secondo le disposizioni contenute nella delibera n. 6 del 9 settembre 2014;

b) controllate e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall’attestazione di cui alla lettera a), nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti;

c) definire le procedure per:

- controllare che il codice dell’EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento d’iscrizione all’Albo;

- verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore;

- eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportate;

- garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;

- garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti;

d) garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con patticolate riferimento alla sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti, alla verifica della rispondenza di cui alla lettera punti i) e ii), e sulla normativa applicabile;

e) garantire ai conducenti e agli addetti dell’impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti (formulati di identificazione dei rifiuti di cui all’ articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);

f) coordinare l’attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.

Per la categoria 10 – Bonifica di beni contenenti amianto:

a) produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 1 del 30 marzo 2004;

b) verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.





A cura di: Dott. Flavio PORTESIO


ALLEGATI
  Allegato: 1. Deliberazione n.1 del 23 gennaio 2019, Albo Nazionale Gestori Ambientali

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