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 Ven 24 Mar 2017

DL MILLEPROROGHE 2016: RINVII PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI SCUOLE E STRUTTURE RICETTIVE

  normativa , prevenzione incendi

DL MILLEPROROGHE 2016: RINVII PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI SCUOLE E STRUTTURE RICETTIVE

In Gazzetta il Decreto Milleproroghe 2016 (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 - cfr. allegato) convertito con Legge 27 febbraio 2017, n. 19: il provvedimento contiene non solo importanti deroghe in materia ambientale e alcune modifiche al Testo Unico di Sicurezza, ma anche le ormai consuete proroghe per scuole e strutture ricettive, con qualche novità.

Strutture scolastiche

Nel testo del DL Milleproroghe 2016 viene confermata la proroga (art. 4 comma 2) per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola: se alla data di entrata in vigore del decreto non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, il termine viene prorogato al 31 dicembre 2017. (Il precedente DL Milleproroghe 2015, all'art. 4 comma 2, stabiliva la proroga al 31 dicembre 2016, ora ulteriormente prorogato.)

In sede di conversione, all'art. 4 del DL Milleproroghe 2016, è stato aggiunto il comma 2-bis, in base al quale viene fissato il medesimo termine (31 dicembre 2017) di adeguamento antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (1 marzo 2017), non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio.

Strutture ricettive

Nel testo del DL Milleproroghe 2016 compare anche la proroga per le strutture ricettive.

All'art. 5 del Milleproroghe 2016 sono stati aggiunti i commi 11-quinquies (per rifugi alpini) e 11-sexies (per strutture ricettive).

Con il comma 11-sexties si fissa al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994 che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (1 marzo 2017), dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con DM 16 marzo 2012 (pubblicato in GU n. 76 del 30 marzo 2012).

Tale modifica viene effettuata sostituendo all'art. 11 comma 1 del DL Milleproroghe 2013 (DL n.150/2013) le parole: «31 dicembre 2016» con «31 dicembre 2017». (Il precedente DL Milleproroghe 2015, all'art. 11 comma 1, stabiliva la proroga al 31 dicembre 2016, ora ulteriormente prorogato.)

Rifiugi alpini

All'art. 5 comma 11-quinquies (introdotto in sede di conversione) del testo del DL Milleproroghe 2016 si fa riferimento ai rifugi alpini: si proroga al 31 dicembre 2017 il termine ultimo per la presentazione dell’istanza preliminare (di cui all’art. 3 DPR 151/2011) e di SCIA (di cui all’art. 4 DPR 151/2011).

L'art. 5 comma 11-quinquies modifica l'art. 38 (disposizioni in materia di prevenzione incendi), comma 2, del DL 21 giugno 2013, n. 69 (DL del Fare convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98): all'art. 38 si disponeva la presentazione delle due istanze "entro 3 anni dalla data di entrata in vigore" del DPR 151/2011 (avvenuta il 07/10/2011: il termine era dunque scaduto al 7/10/2014).





A cura di: Ing. Riccardo BESSONE


ALLEGATI
  Allegato: D.L. 30 dicembre 2016, n. 244

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