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 Mar 15 Dic 2015

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

  cantieri , linee guida

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con la Circolare 10 novembre 2015, n. 626, recante "Linea guida per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" (cfr. allegato I), ha chiarito quali sono i compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) durante la realizzazione dell’opera.

Il documento, elaborato dal GdL Sicurezza, dopo un confronto con numerosi interlocutori esperti della materia, come i responsabili degli organi di vigilanza di alcune ASL regionali, gli ingegneri esperti in sicurezza di numerosi Ordini territoriali e le Federazioni e Consulte regionali, ha il compito di fornire indicazioni sulle modalità con cui il CSE deve svolgere il proprio incarico.

Nodo saliente della linea guida, il chiarimento secondo il quale la  funzione del CSE è di "alta vigilanza" (come ha, tra l’altro, sentenziato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 41820 del 19 ottobre 2015 - cfr. allegato II) in termini di coordinamento delle imprese, mentre la vigilanza "operativa" resta in capo al datore di lavoro delle imprese esecutrici e dell’impresa affidataria: per vigilanza “alta", infatti, si intende la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento", demandata alle figure operative delle imprese, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto.





A cura di: Ing. Roberto ORIGLIA


ALLEGATI
  Allegato I: Linea guida per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
  Allegato II: Sentenza n. 41820 del 19 ottobre 2015 della Suprema Corte di Cassazione

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