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 Gio 4 Mag 2017

COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’: REGOLE SEMPLIFICATE

  ambiente , normativa , rifiuti

COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’: REGOLE SEMPLIFICATE

Il Ministero dell’Ambiente con il Dm 29 dicembre 2016, n.266 (cfr. allegato) ha approvato le regole semplificate per le attività di compostaggio di comunità, entrate in vigore il 10 marzo 2017.

Queste regole hanno come obiettivo di ridurre il conferimento di materiale biodegradabile in discarica, riducendo così l’impatto ambientale dovuto allo smaltimento dei rifiuti e di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo comunitario di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani.

Definizione compostaggio di comunità (art. 183 Dlgs 152/2006): “compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti”.

Tale decreto si applica alle attività di compostaggio di comunità:

- effettuate da “due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un’attività di compostaggio”;

- il cui compost verrà utilizzato da parte di utenze conferenti (domestiche e non);

- che non superano le 130 tonnellate annue.

Per le attività di capacità complessiva inferiore a una tonnellata, il decreto prevede una procedura ulteriormente semplificata (art. 10 e Allegato 1B).

Il Decreto non si applica invece:

- alle attività con capacità di trattamento complessivo superiore alle 130 tonnellate;

- impianti di compostaggio di cui all’art. 214, comma 7-bis Dlgs 152/2006.

Il Dm specifica:

- le procedure semplificate per l'inizio attività;

- le norme per la gestione dell’attività;

- le condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura;

- le caratteristiche e utilizzo del compost prodotto;

- definizione della figura del conduttore dell'apparecchiatura;

- il contributo del compostaggio di comunità e gli obiettivi di gestione del rifiuto ai fini della riduzione della relativa tassa;

- le attività di controllo;

- le regole semplificate per le attività di compostaggio di quantità di rifiuti inferiori a 1 tonnellata/anno.

Per iniziare un’attività di compostaggio di comunità basterà mandare una raccomandata con ricevuta  di ritorno o via telematica, con una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) firmata dal legale rappresentante dell’organismo collettivo.

La segnalazione conterrà il regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo, vincolante per le utenze conferenti.  I contenuti minimi del suddetto regolamento sono indicati nell'allegato 2.

Una volta avviata l’attività, le autorità competenti potranno effettuate delle ispezioni. Qualora  emergessero violazioni alle disposizioni del decreto, il Comune potrà imporre opportune prescrizioni ed il responsabile avrà la facoltà di diffidare l’utente che ha causato l’inadempienza e richiedere lo stralcio dell’utenza.

Tale decreto porterà a notevoli vantaggi, in primis per l’ambiente grazie ad una riduzione della produzione di rifiuti urbani, alla diminuzione delle emissioni di gas serra, ad una maggior tutela dei corpi idrici e ad un incremento della fertilità del terreno, oltre a quelli economici per gli utenti dovuti ad una diminuzione della tassa sui rifiuti come premio per l’impegno e le buone pratiche messe in atto.





A cura di: Dott.ssa Elena MARTIS


ALLEGATI
  Allegato: Dm 29 dicembre 2016, n.266

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