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AGGIORNATI I VALORI LIMITE DI EMISSIONE DEL COT (CARBONIO ORGANICO TOTALE) SUGLI IMPIANTI ALIMENTATI A BIOGAS
ambiente
, emissioni
, normativa
Il D.Lgs. 152/06 a partire dal 15 luglio 2016 subirà una modifica nella Parte Quinta relativa alle emissioni in atmosfera.
Tale modifica è prevista all’interno del DM 19 maggio 2016, n.118 (cfr. in allegato 1) che dettaglia le motivazioni che hanno portato a tale variazione.
In particolare, vengono inserite alcune modifiche all’Allegato I, Parte III, alla Parte V del D.Lgs. 152/06, aggiornando i valori limite di emissione in atmosfera del COT (Carbonio Organico Totale), riferendoli alla sola componente NON METANICA e rendendoli più severi degli attuali.
Tale modifica permette di risolvere un’eterogenea applicazione della norma sul territorio nazionale, andando sul punto ad esprimere un’indicazione prima taciuta dalla norma.
Gli attuali valori limite di emissione stabiliti nell’allegato richiamato sopra erano riferiti, infatti, al parametro “COT (Carbonio Organico Totale)” senza alcuna specificazione ulteriore.
L’aggiornamento normativo prende atto che:
- nella combustione del biogas le emissioni comprendono i composti organici che si formano con la combustione e, in misura quantitativamente maggiore, il metano incombusto presente nel biogas;
- per rispettare valori limite dei COT riferiti anche alla componente metanica è necessario installare negli impianti a biogas sistemi di abbattimento come i post-combustori, a prescindere dalla potenza termica e dalla localizzazione dell'impianto, e che i post-combustori comportano anche un impatto dovuto all'effettuazione di un processo di combustione ulteriore rispetto a quello dell'impianto;
- il metano ha caratteristiche intrinseche meno impattanti rispetto a quelle dei composti organici suscettibili di formarsi con la combustione e che pertanto la sistematica necessità di installare i post-combustori non appare sempre giustificata alla luce del beneficio ambientale che ne può derivare;
e conclude che risulta più opportuno, sotto il profilo della tutela ambientale, riferire il valore limite dei COT ai composti organici formatisi nella combustione, che sono più impattanti rispetto al metano.
Per gli impianti installati prima del 15 luglio 2016 i pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel DM 19 maggio 2016, n.118 devono essere rispettati entro il 31 dicembre 2016. A tal fine, fatti salvi gli impianti soggetti all'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il gestore dello stabilimento richiede all'autorità competente l'aggiornamento dell'atto autorizzativo entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando gli eventuali adeguamenti degli impianti.
L’adeguamento delle autorizzazioni alle emissioni di carattere generale deve essere effettuato entro il 15 settembre 2016 ed entro il 15 novembre 2016 i gestori presentano domanda di adesione all’autorizzazione generale (salvo tempi più brevi previsti nella stessa autorizzazione).
A cura di: Dott. Flavio PORTESIO
ALLEGATI
Allegato 1: DM 19 maggio 2016, n.118