13/10/2009

UNA NUOVA CIRCOLARE DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CHIARISCE L’EQUIPOLLENZA TRA SCHEDA DI TRASPORTO E FORMULARIO RIFIUTI


La scheda di trasporto e' stata introdotta dall’articolo 7bis del D.Lgs. 286/2005 (riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore) e successivamente regolamentata nel suo contenuto dal D.M. 554 del 30/6/2009. La scheda e' finalizzata a favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

L’articolo 3 del D.M. 554 del 30/6/2009 considera equipollente alla scheda “ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto”.

La Circolare di cui all’oggetto, anche sulla base del dettato normativo sopra riportato, precisa che il formulario previsto dal decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, articolo 193, e dal decreto del Ministro dell’Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto dei rifiuti, possa essere considerato documentazione equipollente, a norma della disciplina sopra richiamata.

La Circolare precisa ulteriormente che nelle circolari applicative diramate agli organi di Polizia sul territorio, è stato precisato che i documenti equipollenti debbono comunque contenere i dati relativi al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nonché quelli relativi alla tipologia ed al peso della merce trasportata ed ai luoghi di carico e scarico della stessa.

Dall’esame del formulario di identificazione dei rifiuti, si rileva che in esso sono senz’altro contenuti i dati circa il vettore, la tipologia e il peso della merce e i luoghi di carico e scarico.

Sempre nel formulario viene individuata la figura del “produttore/detentore” del rifiuto che, di norma, è il soggetto che dispone il trasporto, ne cura il carico sui veicoli e, in genere, è il proprietario del rifiuto fino al conferimento dello stesso al destinatario.

Pertanto, ai fini dell’accertamento delle responsabilità concorrenti dei soggetti della filiera del trasporto di cui al decreto legislativo 286/2005, qualora non altrimenti indicato con apposita dichiarazione sottoscritta dal produttore/detentore, e nel caso in cui non venga redatta apposita scheda di trasporto, la figura del produttore/detentore coincide con le figure del committente, del caricatore e del proprietario della merce.

A cura di: SERAFINO Dott. Pierantonio