10/11/2009
SOSPENSIONE DELL’APPLICAZIONE DEL DECRETO INERENTE I REQUISITI ACUSTICI PASSIVI - CHIARIMENTO
A seguito di quanto riportato nella News del 26/08/2009, relativamente alla sospensione temporanea del DPCM 5-12-1997 'Determinazione dei requisiti acustici degli edifici', si propongono alcuni chiarimenti.
La Legge 7 luglio 2009, “Legge comunitaria 2008”, all’art. 11 comma 1 (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico) riporta: “Al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, […]”.
Si esplicita quindi la necessità di riscrivere i Decreti correlati con l’inquinamento acustico per renderli maggiormente allineati alle disposizioni comunitarie.
Il comma 5, inoltre, recita: “In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Tale comma, che ha generato confusione nel campo dell’isolamento acustico degli edifici, necessita di alcune doverose considerazioni.
1. L’art. 11 non abroga espressamente il DPCM 5-12-1997. Tale Decreto è tutt’ora in vigore e quindi gli edifici devono ancora essere costruiti rispettando i limiti in esso definiti. Pertanto la Pubblica Amministrazione (Comune) deve comunque richiedere il rispetto dei limiti di legge (restano quindi validi calcoli previsionali ed eventuali prove in opera richieste nei regolamenti comunali). Il comma 5 sopra riportato considera infatti solo i rapporti tra privati, non tra privati e pubblica amministrazione.
2. La norma non ha effetto retroattivo. Il comma 5 considera solo i rapporti, tra privati e costruttori/venditori, sorti dopo l’entrata in vigore della Legge (29.07.2009).
3. I privati cittadini possono ancora tutelarsi contro i costruttori che non rispettano i limiti di legge? Può un costruttore, che oggi intraprenda la costruzione di un immobile, disinteressarsi totalmente dei limiti previsti dal DPCM 5-12-1997? Il rischio è alto. Sia per quanto riportato al punto 1, sia perché un nuovo decreto potrebbe entrare in vigore prima della fine dei lavori (eventualmente, anche se appare difficile, con effetto retroattivo). Si ricordi infatti che l’art. 11 della Legge Comunitaria 2008 affida al Governo l’emanazione di nuovi decreti entro 6 mesi dall’entrata in vigore della stessa.
A cura di: Dott. Marco ABRATE
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