14/07/2009
SICUREZZA NEL SETTORE AUTOTRASPORTI: LA PATENTE PROFESSIONALE (CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE)
Dal 10 settembre 2009 anche gli autisti professionali addetti alla conduzione di autoveicoli per trasporto merci dovranno essere in possesso della carta di qualificazione del conducente (CQC) detta anche patente professionale o patente di servizio; a tale obbligo erano già soggetti gli autisti professionali che guidano autobus (trasporto persone) fin dal settembre 2008 (cfr. allegati 1, 2 e 3 per informazioni dettagliate) La richiesta di rilascio della CQC può essere presentata alla Motorizzazione Civile. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata: a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose; b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea (o allo Spazio economico europeo), che svolgono la loro attività alle dipendenze di una impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano. La CQC può qualificare i conducenti per la guida professionale di veicoli adibiti al trasporto di persone, di merci o a entrambi. Per conseguire la CQC occorre: - essere titolari di patente C o CE oppure di CAP D - frequentare un corso di formazione di 280 ore organizzato da una autoscuola autorizzata - superare appositi esami Coloro che alla data del 5 aprile 2007 risultano già titolari di patente C, CE oppure di CAP D possono richiedere la CQC senza frequentare il corso e sostenere gli esami, presentando apposita richiesta. In dettaglio: La carta di qualificazione del conducente è rilasciata per documentazione, e dunque senza obbligo di corso ed esame, ai conducenti residenti: a) in Italia, titolari, alla data del 20 aprile 2007, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD; b) in Italia, titolari, alla data del 20 aprile 2007, della patente di guida delle categorie C, CE; c) in altri stati dell’UE (o dello Spazio economico europeo), ma dipendenti da una impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 20 aprile 2007, della patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E; d) in altri stati non appartenenti all’UE (o allo Spazio economico europeo), ma dipendenti da una impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 20 aprile 2007, della patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D, D+E. La carta di qualificazione del conducente non potrà più essere richiesta per documentazione (vale a dire senza obbligo d’esame) a far data dal 20 aprile 2010. La CQC (patente di servizio) apre agli autisti professionali un “doppio contenitore di punti” sulla patente: - le infrazioni commesse alla guida del “ veicolo di lavoro” comportano la detrazione di punti sulla CQC - le infrazioni commesse alla guida del proprio veicolo comportano la detrazione di punti sulla patente Anche la CQC ha una dotazione di 20 punti che si possono recuperare frequentando appositi corsi di recupero presso le autoscuole autorizzate. La CQC sarà revocata in qualunque caso di revoca della patente.
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