13/07/2010

RISCHIO ELETTRICO: METODO DI VALUTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008


Tra le molte novità, il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ha fornito precise indicazioni sulla valutazione del rischio elettrico, successivamente integrate e modificate, anche sostanzialmente, dal D. Lgs. 106/2009. Il Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche” del Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale” riprende e sviluppa in modo specifico gli obblighi del datore di lavoro connessi alla presenza del rischio elettrico: rilevante appare l’esplicito obbligo a carico del datore di lavoro introdotto al comma 2 dell’art.80 (“Obblighi del datore di lavoro”), di valutare i rischi di natura elettrica tenendo in considerazione tre aspetti fondamentali:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro considerando eventuali interferenze;
- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

Dal punto di vista sanzionatorio, il primo comma dell’art. 80 non è punito.
E’ però prevista la pena dell’arresto da tre a sei mesi, o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, per la mancata valutazione del rischio elettrico; tale valutazione è evidentemente necessaria per individuare le misure di sicurezza richiamate al comma 3 dell’art. 80, anch’esso punito con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

In allegato 1 sono descritte le modalità di valutazione del rischio elettrico e la funzione specifica del valutatore, figura alla quale si dovranno rivolgere la maggior parte dei datori di lavoro che difficilmente possiederanno le competenze necessarie a valutare questa tipologia di rischio.

A cura di: P.I. CAPELLO Matteo