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REGIONE PIEMONTE – ORDINANZA URGENTE PER GESTIONE DEI FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE (EER 190805)
La Regione Piemonte, con D.P.G.R 21 settembre 2018, n. 77, pubblicata sul BU39S2 27/09/2018 ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente per l’attuazione, per un periodo di sei mesi dalla data di assunzione del provvedimento, di forme speciali temporanee di gestione dei fanghi di depurazione prodotti sul territorio regionale dal trattamento delle acque reflue urbane (codice EER 19.08.05) anche in deroga alle disposizioni vigenti, agli atti autorizzativi ed alla programmazione regionale in materia, al fine di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.
La ratio posta alla base del provvedimento (ed anche al suo carattere di urgenza) va ricercata in diversi aspetti di carattere tecnico e giurisprudenziale specificamente riferiti ai fanghi di depurazione derivanti da reflui urbani, tra i quali, a titolo esemplificativo, forti limitazioni di tipo giuridico e condizionamenti alla possibilità di riutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, la situazione di estrema criticità in cui versavano (versano) i gestori degli impianti di depurazione per quanto riguarda la gestione di tali fanghi da essi prodotti, tale da rendere problematica la continuità stessa del servizio di depurazione delle acque reflue civili.
Tra gli interventi previsti dal provvedimento, si segnala:
- gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane possono derogare al limite temporale di 3 mesi previsto per il deposito temporaneo dall’articolo 183, lettera bb), punto 2 per il codice EER 190805, entro comunque il limite massimo di un anno, garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica, anche al fine di contenere l’impatto odorigeno;
- gli impianti di trattamento già autorizzati alle operazioni D1, D8, D9, D13, D14, D15, R1 e/o D10, R3, R10, R11, R12 e R13 possono ritirare il codice EER 190805 prodotto in Regione Piemonte, purché compatibile con le tipologie di trattamento operanti presso gli impianti stessi, qualora tale codice non sia già contenuto nell’atto autorizzativo vigente;
- gli impianti che ritirano il codice EER 190805 per effettuare operazioni R13 o D15, qualora tecnicamente possibile e garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica, anche al fine di contenere l’impatto odorigeno, possono superare le soglie temporali di 12 mesi fino ad un massimo di 24 mesi, nonché le soglie quantitative stabilite dagli atti autorizzativi purché tale rifiuto sia stato prodotto in Regione Piemonte;
- gli impianti di depurazione possono, per un periodo non superiore a 12 mesi, utilizzare aree di cui hanno disponibilità al fine di provvedere al deposito di fanghi con codice EER 190805, purché siano garantiti i requisiti minimali per i presidi igienico sanitari e ambientali, quali il controllo di accesso alle aree, la impermeabilizzazione del fondo, la raccolta delle acque di percolazione, una adeguata cartellonistica che identifichi i singoli lotti;
- gli impianti sopra individuati che intendano avvalersi delle deroghe ed opportunità contenute nel presente atto devono darne comunicazione in via preventiva alla Regione Piemonte, alla Provincia/Città Metropolitana e ASL di competenza, ai Comuni interessati, e all’ARPA Piemonte; tali enti, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, possono disporre e comunicare agli impianti eventuali prescrizioni adeguatamente motivate, che devono essere trasmesse contestualmente alla Regione, nonché alle altre autorità competenti.
Si rimanda alla lettura completa dell’atto per una più approfondita analisi.
A cura di: Dott. Marco ABRATE
ALLEGATI
Allegato: D.P.G.R 21 settembre 2018, n. 77 - Regione Piemonte