11/01/2010

REGIONE PIEMONTE, D.D. n° 597/2009 - EMISSIONI IN ATMOSFERA: NUOVA PROCEDURA PER L’AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE DELLE CARROZZERIE DI VEICOLI


Con la Determina Dirigenziale n. 597 del 14 dicembre 2009 (cfr. allegato 1), pubblicata BURP n.50 del 17/12/2009, la Regione Piemonte regolamenta la nuova procedura di autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli.

Il nuovo provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (rinnovo delle autorizzazioni generali con cadenza quindicennale) sostituisce in toto quanto previsto dalla precedente D.G.R. n.170-46074 del 23 maggio 1995.

Di seguito elencati i principali contenuti:

- La nuova procedura semplificata, come già previsto dalla D.G.R. 170-46074 del 23 maggio 1995, continua ad interessare gli stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli che utilizzano prodotti vernicianti pronti all'uso in quantità non superiore a 20 kg/giorno.

- Gli enti e le imprese che intendono installare, modificare o trasferire uno stabilimento per la riparazione di carrozzerie di veicoli devono presentare domanda di adesione all’autorizzazione generale almeno 45 giorni prima dell’installazione dell’impianto o dell’avvio dell’attività secondo il modello di cui all’Allegato 2A, impegnandosi a rispettare le prescrizioni stabilite nell’Allegato 3.

- Gli enti e le imprese di cui al punto precedente sono autorizzati in via generale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda, ad eccezione dei casi in cui la Provincia neghi l’autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria.

- I soggetti titolari dell’autorizzazione di cui alla D.G.R. 170-46074 del 23 maggio 1995, entro 60 giorni dalla pubblicazione del nuovo atto devono presentare domanda di adesione all’autorizzazione generale secondo il modello di cui all’Allegato 2C, impegnandosi ad apportare gli adeguamenti alle prescrizioni stabilite nell’Allegato 3 entro sei mesi dalla presentazione della domanda. In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell’esercizio dell’impianto o dell’attività, secondo le prescrizioni di cui alla citata D.G.R. 170-46074 fino all’adeguamento (quindi al massimo per i successivi 6 mesi, n.d.r.) e, successivamente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’Allegato 3 della nuova Determina.

- Ai fini del primo rinnovo dell’autorizzazione (ex art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006), la possibilità di aderire all’autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera viene estesa agli stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli che alla data del 29 aprile 2006 risultavano autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del d.p.r. 203/1988, a condizione che:

a) la domanda di primo rinnovo sia presentata, seguendo il modello di cui all’Allegato 2B, entro i termini indicati nell’art. 281 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006;

b) le prescrizioni di cui all’Allegato 3 del nuovo provvedimento siano rispettate al momento della presentazione della domanda. In tale caso, la presentazione della domanda consente il proseguimento dell’esercizio dell’impianto o dell’attività.

- Gli enti e le imprese che non ritengono di aderire all’autorizzazione di carattere generale, devono presentare domanda di autorizzazione osservando le normali procedure previste dall’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

- La Regione e le Province attiveranno, quale supporto alla predisposizione della domanda di adesione all’autorizzazione, una procedura informatizzata che sarà accessibile tramite i rispettivi siti web istituzionali e all’indirizzo regionale http://www.sistema.piemonte.it/ambiente a far data dal 20 gennaio 2010; la modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda (vedi allegati) sarà pubblicata sui suddetti siti web ed utilizzabile secondo le modalità contenute nel punto F) dell’Allegato 1 del provvedimento.

- Dalla medesima data, la Regione e le Province attiveranno una procedura informatizzata, quale supporto alla redazione della domanda di adesione all’autorizzazione. La procedura sarà accessibile tramite i siti web istituzionali delle Province e tramite il sito regionale http://www.sistema.piemonte.it/ambiente. Per l’accesso alla procedura è necessario che il legale rappresentante dell’ente o impresa che presenta la domanda oppure il soggetto da esso delegato alla presentazione della domanda stessa, disponga di un certificato digitale rilasciato da un Ente certificatore riconosciuto da CNIPA (http://www.cnipa.gov.it/ Sezione firma digitale - Elenco dei certificatori accreditati – Certificatori attivi).

- Anche dal punto di vista prettamente tecnico si segnalano novità. Gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione devono essere avviati ad un sistema di abbattimento costituito da uno stadio di prefiltraggio a secco, per il trattamento del particolato, seguito da uno stadio di adsorbimento per il trattamento dei solventi. La temperatura degli effluenti in ingresso allo stadio di adsorbimento non deve essere superiore ai 45°C (novità!). La carica di carbone attivo deve essere correttamente dimensionata in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento, e comunque non inferiore a 15 kg di carbone attivo installato per ogni 1000 m3/ora (a 0°C e 0,101 MPa) di portata trattata (novità!); in ogni caso la carica non può essere inferiore a 150 kg di carbone attivo (per ciascuna cabina di verniciatura).

- Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti vernicianti utilizzati e tenendo conto che non può essere considerata una capacità di adsorbimento superiore a 12 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato (novità! – in precedenza il rapporto era di 1/5).

- Durante le fasi di appassimento ed essiccazione la temperatura di esercizio del forno non deve superare i 60°C (novità! – in precedenza il limite si attestava a 45°C).

- I valori limite di emissione negli scarichi gassosi restano invariati; si introduce però il concetto di Valore limite di emissione totale, posto a 0,35 kg COV/kg materia solida, che rappresenta il massimo quantitativo di composti organici volatili che può essere emesso riferito alla massa di materia solida presente nelle vernici utilizzate.

- I controlli periodici non sono richiesti (situazione invariata). Tuttavia, al fine di dimostrare la conformità dell’impianto al valore limite di emissione totale e ed elaborare annualmente il piano di gestione dei solventi di cui alla parte V dell’Allegato III alla parte quinta del d.lgs.152/2006, l’ente o l’impresa deve registrare, utilizzando il modello 1 (lettera C, Allegato 3), per ciascuna cabina di verniciatura, una serie di informazioni relative al quantitativo di solventi utilizzati e/o smaltiti, alle sostituzioni dei letti di carbone attivo, etc.
Resta in vigore l’obbligo della trasmissione, entro il 31 marzo di ogni anno, del piano di gestione dei solventi riferito allo stabilimento elaborato secondo il modello 2 (lettera C, Allegato 3), dal quale risulti verificato il rispetto del valore limite di emissione totale per l’anno solare precedente.

A cura di: Dott. ABRATE Marco