22/09/2009
REGIONE PIEMONTE: AI BLOCCHI DI PARTENZA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Lo scorso 10 luglio 2009 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009), che sono entrate in vigore il 25 luglio 2009 e che trovano applicazione nelle regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti normativi per la certificazione energetica e comunque sino all’entrata in vigore dei predetti strumenti. L’emanazione delle Linee Guida ha posto fine al periodo transitorio finora disciplinato dal Titolo II del D.lgs. 192/2005: pertanto, secondo quanto indicato dall’art. 11 c. 1-bis, a partire dal 25 luglio l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) è stato definitivamente sostituito quale documento di certificazione energetica dall’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
Negli ultimi anni, le Regioni e le Province autonome hanno legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici: ad oggi quasi la metà di esse si è dotata di una normativa sulla certificazione energetica degli edifici.
La Regione Piemonte, in forza della competenza legislativa concorrente in materia energetica, ha disciplinato la certificazione energetica attraverso la legge regionale n. 13/2007 del 28 maggio 2007, recante disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia. Le disposizioni attuative regionali in materia di certificazione energetica degli edifici (che finora si limitavano ai controlli sugli impianti termici) sono state approvate dalla Giunta regionale il 4 agosto 2009 con la Delibera n. 43-11965. Percio' a partire dal 1 ottobre 2009, data della loro entrata in vigore, parte in Piemonte la certificazione redatta secondo tali procedure regionali. Fino a tale data, vige quanto previsto dalla normativa nazionale.
Il provvedimento disciplina i seguenti aspetti: 1.Modello dell'attestato di certificazione energetica ed aspetti ad esso connessi. Per la classificazione degli edifici è adottato il parametro di valutazione (EPL lordo) che tiene conto della somma degli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la preparazione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione. Tuttavia, nella fase di avvio, il parametro di valutazione comprenderà esclusivamente la somma dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e quello per la produzione dell’acqua calda sanitaria. A seconda del livello di fabbisogno viene attribuita una lettera (da G ad A+) che indica la classe energetica dell’edificio. 2.Procedura di calcolo delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione e classificazione degli edifici. La prestazione energetica dell’edificio ai fini della classificazione energetica deve essere determinata sulla base di una valutazione standard, secondo quanto previsto dalle Norme UNI e dalle Linee guida nazionali, con esclusione della procedura semplificata prevista dalle stesse. 3.Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici. La Regione Piemonte, nell’ambito della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR), realizza un Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici (SICEE) condiviso, georiferito e collegato con il Sistema informativo relativo agli impianti termici previsto dalla l.r. 13/2007. Nell’ambito del SICEE è realizzato un database denominato “Catasto energetico degli edifici della Regione Piemonte”, contenente le indicazioni relative alle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di quelli di nuova costruzione. Il SICEE contiene inoltre l’elenco dei certificatori e la raccolta degli attestati di certificazione energetica. 4.Elenco dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica. Per svolgere l’attività di certificatore energetico è necessario essere iscritti in un “Elenco regionale dei certificatori energetici”. Sono ammessi all’iscrizione ingegneri, architetti, periti e geometri. Possono essere ammessi anche altri soggetti laureati o diplomati, con titolo di studio tecnico-scientifico, solo a seguito del conseguimento dell’attestato di partecipazione, con verifica finale, di corsi di formazione previsti dalla Regione Piemonte. 5.Modalità di svolgimento del corso di formazione. I corsi di formazione, articolati in due moduli con verifica finale, potranno essere organizzati dagli Ordini, dai Collegi professionali, dalle Agenzie per l’energia, dalle Agenzie formative, dall’Università di Torino, dal Politecnico di Torino e dall’Università del Piemonte Orientale previa apposita intesa con la Regione Piemonte. L’obiettivo di tali corsi sarà quello di fornire le basi teorico-pratiche e gli elementi conoscitivi fondamentali relativi alla procedura di certificazione energetica regionale.
Obblighi e scadenze.La certificazione energetica è necessaria per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni edilizie, per le compravendite e per le locazioni. Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione, la certificazione viene realizzata alla fine dei lavori, e le spese sono a carico del costruttore. In caso di compravendita o di locazione l’attestato di certificazione energetica dovrà sempre essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto, a cura del venditore e del locatore.
Validità ed esclusioni.La validità temporale massima dell’attestato di certificazione energetica è di dieci anni a partire dal suo rilascio; deve essere aggiornato ad ogni intervento che possa modificare le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto. Sono esonerati dagli obblighi inerenti l’attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico (es. box, cantine, autorimesse, depositi, etc.). Inoltre l’attestato di certificazione energetica non è necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato.
Controlli e sanzioni.La Regione Piemonte si avvale del proprio organo tecnico scientifico, l’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), in accordo con i comuni, per accertamenti ed ispezioni a campione sugli attestati di certificazione energetica degli edifici compresi nel quadro normativo. Le sanzioni sono di tipo amministrativo (salvo che il fatto non costituisca reato), graduate a seconda dell’irregolarità accertata, ed eventualmente applicate ai certificatori, ai costruttori, ai venditori ed ai locatori.
La Regione Piemonte mette a disposizione di cittadini, tecnici e notai un documento riassuntivo sull’argomento, riportato in allegato 1.
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