12/01/2012

RAGGIUNTO E PUBBLICATO L’ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO


La Conferenza Stato Regioni, con la seduta del 21/12/2011 ha definito gli accordi inerenti la formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro (espressamente richiamati dagli articoli 34 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
I due accordi sono stati pubblicati sulla G.U. n. 8 del 11/01/2012 e sono indirizzati a figure diverse, nell’ambito del processo di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il primo accordo riguarda la formazione dei Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente il compito di RSPP (si ricorda che tale possibilità è definita dall’articolo 34 e Allegato II del D. Lgs. 81/2008 e riguarda le seguenti tipologie di attività: aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori; aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori; aziende della pesca fino a 20 lavoratori; altre aziende fino a 200 lavoratori).
La formazione di tali soggetti passa dalle attuali 16 ore per tutti (in accordo a quanto definito dall’art. 3 del D.M 16/01/1997) ad un monte ore variabile di 16, 32, 48 ore, in funzione della tipologia di attività e conseguente macrocategoria di rischio (da ATECO 2007 – cfr. allegato 1). È altresì previsto, in ogni caso, un aggiornamento periodico di durata variabile di 6, 10, 14 ore ogni 5 anni, sempre in funzione del relativo macrosettore di rischio.
Resta confermato, invece, il processo di formazione per gli RSPP ed ASPP interni o esterni all’azienda, così come definito dall’Accordo del 26/01/2006. Fra le novità portate dall’Accordo 2011, si evidenzia quella inerente la possibilità di erogare i corsi solo da parte di determinati Enti, fra i quali compaiono i soggetti accreditati dalla Regione.
In sintesi, l’accordo 2011 per la formazione dei Datori di Lavoro (in allegato 2) regola i seguenti aspetti:
1. individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento;
2. requisiti dei docenti;
3. organizzazione dei corsi;
4. metodologia di insegnamento ed apprendimento;
5. articolazione del percorso formativo;
6. valutazione e certificazione;
7. aggiornamento;
8. diffusione delle prassi;
9. crediti formativi;
10. adempimenti degli obblighi formativi in caso di esercizio di nuova attività;
11. disposizioni transitorie;
12.aggiornamento dell’accordo.

Il secondo accordo riguarda la formazione obbligatoria dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
Per i lavoratori sono previsti corsi di formazione generale della durata di 4 ore, oltre a corsi di formazione specifica di 8, 12, 16 ore, in funzione della tipologia di attività e conseguente macrocategoria di rischio (da ATECO 2007 – cfr. allegato 1).
Nei suddetti percorsi formativi non è incluso l’addestramento, da erogare nei casi previsti.
Per i preposti sono previsti corsi della durata di 8 ore.
Per i dirigenti sono previsti corsi della durata di 16 ore.
In tutti i casi è previsto un aggiornamento periodico (6 ore ogni 5, per tutte le figure).
In sintesi, l’accordo 2011 per la formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti (in allegato 3), regola i seguenti aspetti:
1. requisiti dei docenti;
2. organizzazione della formazione;
3. metodologia di insegnamento/apprendimento;
4. articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del D. Lgs. 81/2008;
5. formazione particolare aggiuntiva per il preposto;
6. formazione dei dirigenti;
7. attestati;
8. crediti formativi;
9. aggiornamento;
10. disposizioni transitorie;
11. riconoscimento della formazione pregressa;
12. aggiornamento dell’accordo.

Si allegano infine gli schemi riassuntivi dei nuovi percorsi formativi (cfr. allegato 4)

A cura di: ANTONIELLI p.i. Marco