29/07/2009

OBBLIGATORIETA’ DELLA SCHEDA DI TRASPORTO DAL 19 LUGLIO 2009: QUALI RIPERCUSSIONI PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI?


Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 giugno 2009 n.554, (G.U. n. 153 del 4 luglio 2009), è stato approvato il modello ufficiale di scheda di trasporto che deve accompagnare i trasporti di merci in conto terzi (fac simile in allegato 1). L’obbligo di compilazione della scheda di trasporto decorre dalla data di entrata in vigore del citato decreto, ovvero dal 19 luglio 2009. La finalità di tale scheda di trasporto risulta chiara fin dall’art.1 del decreto sopra richiamato ovvero “favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.” Attualmente il Decreto 554/2009 e la relativa Circolare attuativa (cfr. allegato 2) sono sotto esame congiunto delle Associazioni di Categoria e dei Ministeri competenti, pertanto non si escludono ulteriori novità, anche specifiche, per l’applicazione al trasporto dei rifiuti. Il decreto prevede che la scheda di trasporto possa essere sostituita da copia del contratto di trasporto in forma scritta o da documenti equipollenti, purché questi siano integrati con i dati mancanti rispetto al contenuto della scheda di trasporto. In questa fase di prima applicazione della norma pare utile fornire un approfondimento circa i trasporti esclusi (siano essi di merci oppure di rifiuti) ed i contenuti previsti all’interno della SCHEDA DI TRASPORTO, confrontandoli con quelli obbligatori previsti all’interno del formulario di trasporto rifiuti (considerabile ai sensi del presente decreto DOCUMENTO EQUIPOLLENTE). I CASI DI ESCLUSIONE Sono esonerati dalla compilazione e conservazione della SCHEDA DI TRASPORTO: - i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio. (Nel caso si tratti di rifiuti, un trasporto in conto proprio avviene nei casi in cui il soggetto indicato all’interno del formulario quale TRASPORTATORE risulta anche quale PRODUTTORE/DETENTORE del rifiuto oppure DESTINATARIO del formulario stesso) - i veicoli indicati all'art. 30 Legge 6 /6/ 1974 n. 298 (forze armate, trasporto salme, mezzi d'opera, ecc....) - i veicoli utilizzati al trasporto di merci in contro terzi, sui quali sono caricate partite di merci ciascuna di peso inferiore alle 5 tonnellate, commissionate da più mittenti, purché le differenti partite siano individuabili da idonea documentazione presente sul veicolo. Nel caso si tratti di rifiuti, tali tipologie di trasporti sono molto frequenti soprattutto nel caso di rifiuti prodotti in piccole quantità (ad esempio tutti i rifiuti prodotti dall’officina di manutenzione interna ad uno stabilimento produttivo come BATTERIE al PIOMBO – 16.06.01*, FILTRI OLIO – 16.01.07*, FILTRI ARIA – 15.02.03*, OLIO ESAUSTO da sostituzione – 13.02.05*, ecc.). Il fatto che per ogni rifiuto sul mezzo sia emesso un formulario di trasporto risponde alla richiesta indicata sull’esclusione ovvero “…purché le differenti partite siano individuabili da idonea documentazione presente sul veicolo.” LA SCHEDA DI TRASPORTO ED IL FORMULARIO DI TRASPORTO RIFIUTI Ad una prima lettura i documenti appaiono simili nella richiesta di informazioni, anche se in alcuni casi distinti nella terminologia utilizzata per individuare gli “attori” coinvolti nella fase di trasporto. E’ opinione dello scrivente avere cura, in attesa di precisazioni da parte degli enti competenti, di AGGIUNGERE all’interno del formulario di trasporto rifiuti i seguenti dati: - P.IVA del PRODUTTORE/DETENTORE (qualora differente dal codice fiscale) - P.IVA del TRASPORTATORE (qualora differente dal codice fiscale) - NUMERO ISCRIZIONE ALBO AUTOTRASPORTATORI merci in conto terzi (che è differente dal numero di autorizzazione o iscrizione all’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI) E’ opportuno, infine, indicare nelle spazio dedicato alle ANNOTAZIONI quale delle figure riportate rappresenta il COMMITTENTE e quale il CARICATORE, considerando che per tali figure il D.Lgs. 286/2005 fornisce le seguenti definizioni: - committente: l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasporto con il vettore; - caricatore: l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto. A titolo esemplificativo si forniscono alcune indicazioni di massima circa le possibili annotazioni al riguardo. 1. nel caso in cui il produttore dei rifiuti contatti direttamente il trasportatore stipulando il contratto di trasporto ed al momento del ritiro la merce venga caricata direttamente sul veicolo con carrello elevatore del produttore, sarà cura indicare nello spazio dedicato alle annotazioni: “per DATI DEL COMMITTENTE e CARICATORE si intendono i medesimi del PRODUTTORE / DETENTORE”. 2. nel caso in cui il produttore dei rifiuti contatti il destinatario e stipuli direttamente con lui il contratto di trasporto ed al momento del ritiro della merce venga caricata direttamente sul veicolo dal trasportatore stesso, sarà cura indicare nello spazio dedicato alle annotazioni: “per DATI DEL COMMITTENTE si intendono i medesimi del PRODUTTORE / DETENTORE” “per DATI DEL CARICATORE si intendono i medesimi del TRASPORTATORE”. SANZIONI - Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 a 1.800 euro. - Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. Dalla lettura delle sanzioni deriva che i principali obblighi dei soggetti coinvolti sono: - per quanto riguarda il COMMITTENTE l’obbligo riguarda la COMPILAZIONE della SCHEDA DI TRASPORTO. - per quanto riguarda il VETTORE (definito TRASPORTATORE nel caso dei rifiuti) l’obbligo riguarda la CONSERVAZIONE della SCHEDA DI TRASPORTO a bordo del mezzo per tutta la durata del trasporto.