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 Gio 17 Dic 2015

NUOVI REGOLAMENTI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SU APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI

  f-gas

NUOVI REGOLAMENTI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SU APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI

Il 18 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla G.U.C.E. tre regolamenti europei in materia di FGAS che fanno seguito al regolamento 517/2014, due dei quali significativi in relazione al Registro FGAS.

I regolamenti emanati sono: 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 (cfr. allegato I), che abroga il precedente regolamento 305/2008, stabilisce che devono ottenere la certificazione le persone addette all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione, alla riparazione, alla disattivazione di commutatori elettrici (dispositivi utilizzati per la generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica) contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici fissi. In precedenza il regolamento era applicabile unicamente al personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione.

Il regolamento 2066 non coinvolge le imprese.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 (cfr. allegato II), che abroga il precedente regolamento 303/2008, stabilisce che devono ottenere la certificazione le persone che svolgono attività di controllo delle perdite, recupero, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento (ovvero  chiusura finale e l’interruzione dell’uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra) in relazione a celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Oltre all'attività di smantellamento, precedentemente non prevista in maniera esplicita, le persone dovranno ottenere il certificato per svolgere le attività anche su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero (mentre l'ambito di applicazione del Regolamento 303 riguardava unicamente le apparecchiature fisse).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 (cfr. allegato IIIche definisce il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra.

Si sottolinea, inoltre, che il Regolamento 517/2014 stabilisce che i certificati e attestati di formazione emessi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 restano validi, conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.

Ricordiamo inoltre che i programmi di certificazione e formazione non sono ancora stati adeguati, rimanendo, almeno per il momento, gli stessi indicati dal precedente regolamento. Un aggiornamento è però previsto entro il 1/1/2017, in modo da permettere l’effettiva applicazione dei regolamenti esecutivi a partire dal luglio dello stesso anno. Entro il 1/7/2017 le persone interessate dovranno ottenere i relativi certificati.





A cura di: Dott.ssa Elena RASO


ALLEGATI
  Allegato I: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066
  Allegato II: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
  Allegato III: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068

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