07/09/2009
MODIFICHE AL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 81/2008 INERENTE IL VOLONTARIATO, PORTATE DAL DECRETO CORRETTIVO DEL 3 AGOSTO 2009, N. 106
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 106/2009 sono state apportate, fra l’altro, modifiche al campo di applicazione definito nella prima stesura del D.Lgs. 81/2008, per quanto riguarda l’ambito del volontariato. In particolare, si evidenzia che, relativamente alle varie definizioni contenute nell’articolo 2, fra le categorie equiparate a quella di “lavoratore subordinato” sono state eliminate il “volontario, come definito dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266” (vale a dire colui che presta attività in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà) ed il “volontario che effettua il servizio civile”. Con tali modifiche, queste due categorie di lavoratori volontari escono dal campo di applicazione del Decreto, ad eccezione di quanto previsto dal nuovo comma 12-bis dell’articolo 3, in base al quale alle suddette categorie si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi, di cui all’articolo 21 (ossia: obbligo di utilizzo di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizione di cui al titolo III; obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; obbligo di munirsi di tessera di riconoscimento, ove si svolga l’attività presso terzi, in regime di appalto o subappalto; facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria; facoltà di partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte). Tuttavia, il riferimento espresso dalla Legge 266/1991, sicuramente limita il campo di applicazione del suddetto articolo 21 alla sola tipologia di associazioni ivi disciplinate (le organizzazioni di volontariato, appunto), senza estendersi a tutto il settore del “no profit” ed alle Associazioni di promozione sociale, in particolare. Ne deriva che queste ultime categorie hanno l’obbligo di adeguarsi alle prescrizioni dell’articolo 21, solo ove ricorrano a: lavoratori dipendenti, al di là della tipologia contrattuale; associati i n partecipazione, con apporto di lavoro; collaboratori coordinati e continuativi, ovvero lavoratori a progetto. Rimangono invece inclusi, fra le categorie di lavoratori equiparati ai “lavoratori subordinati”, i volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, cui si applicano le disposizione del Decreto tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, ivi comprese quella per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso delle operazioni ed attività condotte (dal Corpo dei Vigili del Fuoco, appunto, nonché dal Dipartimento della protezione Civile fuori dal territorio nazionale. Tal esigenze saranno individuate entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, con decreti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400). Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 3 aggiunge inoltre che, nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, e i volontari dei Vigili del Fuoco, le disposizioni del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31/12/2010 con decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consuntiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
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