09/06/2010
MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001: QUALE EFFICACIA ESIMENTE PER LE SOCIETA’?
Il D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova ed autonoma forma di responsabilità a carico degli enti (enti forniti di personalità giuridica e società e associazioni anche prive di personalità giuridica), impone necessariamente una attenta valutazione sul sistema organizzativo societario in ragione delle conseguenze che può subire ogni azienda qualora vengano commessi determinati tipi di reati da parte di soggetti apicali o dipendenti.
Elemento costitutivo della responsabilità è che l’illecito abbia determinato un vantaggio per l’azienda o sia comunque realizzato nel suo interesse, questo esclude dalla responsabilità delle Società tutti quei comportamenti che sono ascrivibili al mero interesse di colui che li compie.
Nel delineare il nuovo sistema di responsabilità il nostro legislatore ha previsto come esimente per le aziende la possibilità di avere adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei reati contemplati dalla legge. Bisogna evidenziare come la legge preveda l’adozione del modello organizzativo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà non essendo assoggettata la sua mancanza ad alcuna sanzione.
Tuttavia per lungo tempo si è ritenuto che la predisposizione di un modello organizzativo coinvolgesse esclusivamente le grandi aziende che prevalentemente avevano attività che in qualche modo potevano incorrere nel rischio di commissione di uno dei reati dolosi indicati nella stesura iniziale del decreto (il riferimento immediato può essere a tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione: corruzione, concussione, etc…).
Tale assunto è andato perdendosi quando il nostro Legislatore ha esteso l’elenco dei reati tipo alle fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose, commesse in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro, di cui agli artt. 589 e 590 c.p.
L’introduzione delle fattispecie sopra indicate ha evidentemente esposto tutte le aziende ad un rischio concreto legato al fatto che l’ipotesi di un infortunio o di una malattia professionale in azienda riguarda tutti i settori del mondo imprenditoriale.
A fronte del mutato panorama normativo dobbiamo seguire quanto emerso dalla Giurisprudenza in questi ultimi anni per meglio comprendere il cammino intrapreso nelle varie sentenze fino ad oggi emesse dai Tribunali sulla materia.
In proposito, si segnala la sentenza del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, del 26 ottobre 2009 che ha coinvolto tre aziende ritenute responsabili di non essersi dotate di un modello organizzativo idoneo a prevenire le ipotesi di cui agli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio e lesioni colpose).
La sentenza (la prima dopo l’introduzione delle fattispecie colpose sopra indicate) si riferisce, come molti ricorderanno, alla triste vicenda che aveva visto coinvolti alcuni operai che si erano calati all’interno di un serbatoio e poi, rimanendo intossicati, avevano perso la vita o riportato gravi lesioni.
La pronuncia in oggetto va richiamata per la durezza delle sanzioni irrogate alle aziende. Infatti, il Tribunale ha condannato una delle aziende al pagamento di una somma di 1.400.000,00 euro quale sanzione pecuniaria. Meno gravosa invece la sanzione per le altre due imprese quantificata, comunque, nell’ordine dei 400.000,00 euro.
Sanzioni pesanti che rischiano di compromettere definitivamente il futuro di un’azienda di piccole o medie dimensioni. Si tratta, con tutta evidenza, della volontà del Giudice di dare un segnale forte al mondo imprenditoriale sulla assoluta necessità di intervenire nell’adozione del modello organizzativo quale strumento efficace per contrastare il crescente numero di infortuni sovente legato ad una totale mancanza di cultura della sicurezza.
In questi giorni un’altra sentenza ha richiamato l’attenzione degli operatori perché, prima in Italia, ha dimostrato che l’adozione e l’efficace attuazione del modello organizzativo consente di esimere la società dalle gravi conseguenze previste dalla legge.
Il Giudice dell’udienza preliminare di Milano, con sentenza in data 17/11/2009, ha escluso la responsabilità della società avendo questa adottato un modello organizzativo idoneo ad evitare la commissione dei reati in esame.
In questo caso parliamo di fattispecie connesse con i c.d. “price sensitive” (operazioni connesse con la gestione di informazioni riservate e per la comunicazione al mercato), dove il Giudice ha voluto verificare da parte dell’azienda l’esistenza di una specifica procedura finalizzata ad evitare la commissione dell’illecito.
La sentenza ricostruisce il cammino fatto dalla Società nella costruzione del proprio modello organizzativo, dall’approvazione in Consiglio di Amministrazione del modello stesso e del codice etico fino all’istituzione dell’organismo di vigilanza.
Passo successivo all’attuazione formale è stata la verifica dell’operatività del modello attraverso il controllo delle procedure esistenti e il monitoraggio del sistema svolto dall’ODV.
La sentenza in oggetto rappresenta la prima pronuncia assolutoria nei confronti di una società per l’adozione di un modello organizzativo,ma quello che merita essere evidenziato è l’attenzione che ilGiudicante a posto nel verificare non solo gli adempimenti formali ma quanto conretamente fatto per dare effettività al modello stesso.
Il Giudice dell’Udienza Preliminare ha quindi posto la sua attenzione, oltre che sull’adozione del modello organizzativo, sulla capacità dell’Azienda di dimostrare in giudizio che il sistema organizzativo adottato fosse “vivo” ovvero capace effettivamente di evitare la commissione delle fattispeciepenali per le quali era stato predisposto.
L’insegnamento che possiamo trarre da questa prima sentenza di assoluzione è che compito dell’impresa è di dotarsi, in prima istanza, di un modello organizzativo e, poi, dimostrare in giudizio che l’organismo di vigilanza ha efficacemente svolto il suo ruolo di controllore verificando che le funzioni aziendali abbiano applicato le procedure previste dal modello stesso.
Non rimane che attendere il futuro evolversi della Giurisprudenza sul punto prendendo atto che solo l’adozione e l’efficace attuazione del modello organizzativo consente alle aziende di sottrarsi a pesanti sanzioni che possono realmente compromettere il loro futuro imprenditoriale.
A cura dell' Avv. Mario GEBBIA
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