13/12/2011

LE MOLESTIE OLFATTIVE SONO POSSIBILI ANCHE DA IMPIANTI AUTORIZZATI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA? SÌ, COME HA RIBADITO LA CORTE DI CASSAZIONE


Le sostanze odorigene emesse da attività antropiche possono limitare fortemente l'utilizzo del territorio.
Pertanto, associare alle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, oltre che dei limiti in concentrazione, anche dei limiti che ne caratterizzino l’impatto odorigeno, nasce dalla necessità di far sì che attività con rilevanti flussi osmogeni non ostacolino la fruibilità del territorio coerentemente con quanto previsto dalle pianificazioni adottate.
Sebbene infatti le emissioni odorigene non siano in genere pregiudizievoli per la salute, esse sono causa di indubbio e persistente fastidio per la popolazione esposta, diventando spesso un elemento di conflitto sia nel caso di impianti esistenti sia nella scelta del sito di localizzazione di nuovi impianti depurativi e produttivi.
L’interesse verso questo problema si è andato accendendo nel nostro Paese soprattutto negli ultimi due decenni a causa della necessità di inserire impianti in aree urbane sempre più densamente costruite e della maggiore attenzione rivolta verso la tutela dell’ambiente e della salute umana. Nonostante l’accresciuto interesse verso queste tematiche il quadro normativo è tuttora incerto e incompleto: numerose sono le difficoltà che si incontrano sia in fase di definizione sia di misura della sostanza osmogena.

Non esiste infatti una specifica normativa che preveda valori limite tabellari in materia di odori, ma generalmente si configura il reato ex articolo 674, Codice penale (getto pericoloso di cose, cfr. allegato 1) nel caso di 'molestie olfattive' provenienti da impianti produttivi anche qualora in possesso di regolare autorizzazione alle emissioni.

Nuova conferma arriva dalla Cassazione, con la sentenza 17 novembre 2011, n. 43287 (cfr. allegato 2) nel solco di un oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di molestie olfattive e configurabilità del reato ex articolo 674, C.p.

La Suprema Corte ha respinto le obiezioni del ricorrente circa la mancanza effettiva della prova del superamento del limite di tollerabilità richiesto per la configurazione del reato in parola, ribadendo che, non esistendo una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della 'stretta tollerabilità' quale parametro di legalità dell'emissione, il reato di cui all'articolo 674 C.p. è configurabile anche in caso di 'molestie olfattive' da impianto autorizzato alle emissioni.

A cura di: ABRATE Dott. Marco