06/10/2009

LEGGE REGIONALE n. 13 DEL 25/05/2007: DAL 15 OTTOBRE 2009 OBBLIGO DEL BOLLINO VERDE PER TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI


In Piemonte la Legge Regionale n. 13 del 28/05/2007 – Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia (cfr. allegato 1), al Capo III, istituisce un sistema di autocertificazione per tutti gli impianti termici.
Tale sistema prevede che le imprese, iscritte alla Camera di Commercio ed abilitate alla manutenzione degli impianti termici, si iscrivano anche in un apposito elenco regionale delle imprese autorizzate al rilascio del BOLLINO VERDE.
L’iscrizione al registro è possibile a condizione che almeno il responsabile tecnico della ditta, o il titolare o il socio abilitato, abbia partecipato ai seminari di aggiornamento organizzati dalle Province, in accordo con le associazioni di categoria, sulla base di programmi definiti dalla Giunta Regionale.
Dal 15 ottobre 2009 il manutentore avrà l’obbligo di apporre il BOLLINO VERDE sul rapporto di controllo tecnico, almeno con le seguenti scadenze temporali:
· ogni 2 anni per gli impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW
· ogni 4 anni per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW
Gli impianti termici installati a partire dal 15 ottobre 2009 saranno ritenuti automaticamente provvisti di bollino verde con validità fino alle scadenze sopra riportate.
La legge punisce con una sanzione amministrativa da 100 a 600 €, graduata in relazione alla potenza dell’impianto, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione che non osservi gli obblighi imposti ed impone di uniformarsi entro trenta giorni dalla data di accertamento dell’infrazione.
I soggetti competenti sono le province che si avvalgono dell’ARPA per le ispezioni a campione sugli impianti con bollino verde.
Per quanto riguarda gli impianti privi di bollino verde, le ispezioni sono svolte dalle province, dagli enti locali delegati e da organismi esterni incaricati.

A cura di: Dott. Flavio Portesio