logo

In Evidenza

           

La foto del mese

Cosa ti fa pensare? Liberazione da un vincolo. . . Rottura di un legame affettivo. . . Verifiche manutentive discutibili. . .

La frase del mese

Il nostro tempo è limitato, per cui non lo dobbiamo sprecare vivendo la vita di qualcun altro. Non facciamoci intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto è secondario.

- Il tempo - Steve Jobs

I nostri Corsi

Organizziamo corsi in aula e online per la tua azienda. I corsi E-learning sono fruibili da qualsiasi dispositivo...

IL QUIZ DEL MESE: DI AMBIENTE COSA NE SAI?

Mettiti alla prova con 4 livelli di difficoltà per verificare le tue conoscenze...

PARTNER - SITI AMICI

Scopri i nostri partner

Manualistica

Vedi Manuali disponibili

Cerca con i Tags

ARPA   BAT   CIT   COVID-19   CPI   GSE   INPS   ISPRA   MOG   OT23   RAEE   RSPP   acqua   acustica   agenti biologici   agenti cancerogeni   agenti chimici   agenti fisici   agricoltura   aia   albo gestori ambientali   ambiente   amianto   aria   atex   atmosfere esplosive   attrezzature di lavoro   aua   audit   bonifiche   burn out   cantieri   cem   certificazioni iso   circolare   clima   clp   codici cer   comunicazione   controlli   ctd   danno ambientale   datore di lavoro   dpi   due diligence   ecologia   economia   edilizia   emergenze   emissioni   energia   ergonomia   età   f-gas   finanziamenti   formazione   fotovoltaico   gas effetto serra   imballaggi   impianti   inail   incidente rilevante   infortunio   inquinamento   interpelli   lavori in quota   lavoro agile   lavoro notturno   legionella   linee guida   luoghi di lavoro   macchine   malattia   malattia professionale   manuale   manutenzione   marcatura ce   medico competente   microclima   mmc   modulistica   mud   normativa   norme tecniche   prevenzione   prevenzione incendi   primo soccorso   privacy   procedura   provincia   qualità   radiazioni ionizzanti   reach   registro infortuni   responsabilità   rifiuti   rischio incendio   rls   roa   rumore   salute   segnaletica   sentenza   sicurezza   sistemi di gestione   sistri   smartworking   sorveglianza sanitaria   sostanze pericolose   spazi confinati   stress   terre e rocce da scavo   trasporti   valutazione dei rischi   vas   vdt   verifiche periodiche   via   vibrazioni   vigili del fuoco  

Area Riservata

 Ven 13 Set 2019

LA PROCEDURA EX ART. 26 D.lgs. 81/2008 PER LE ATTIVITÀ DI CUI AL D.I. 22 LUGLIO 2014

  normativa , salute , sicurezza

LA PROCEDURA EX ART. 26 D.lgs. 81/2008 PER LE ATTIVITÀ DI CUI AL D.I.  22 LUGLIO 2014

Il D.I. 22 luglio 2014 “Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività” prospetta di fatto due tipi di gestione della documentazione di sicurezza per tali attività, sotto il profilo tecnico/amministrativo.

Infatti, le caratteristiche riferite alle strutture oggetto delle operazioni di montaggio-allestimento/smontaggio-disallestimento (sia per quanto riguarda gli spettacoli musicali/cinematografici/teatrali di cui al Capi I del D.I.; sia per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche di cui al Capo II del medesimo D.I.), influiscono sulla necessità o meno di applicare il Capo I del Titolo IV/D.lgs. 81/2008 (misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili); mentre le disposizioni del capo II del medesimo Titolo IV (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota) sono di fatto sempre applicabili, quantomeno parzialmente.

I casi di non applicabilità del Capo I del Titolo IV/D.lgs. 81/2008, riconducibili a:

1. per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali (Capo I del D.I.):

a. attività che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee

b. attività di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a 2 metri rispetto ad un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture

c. attività di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto ad un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 metri nel caso di stativi e 8 metri nel caso di torri

d. attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 metri.


2. per manifestazioni fieristiche (Capo II del D.I.):

a. strutture allestitive che abbiano un’altezza inferiore a 6,50 metri rispetto a un piano stabile

b. strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 metri quadri

c. tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 metri di altezza rispetto a un piano stabile


limitano la gestione delle procedure di sicurezza all’applicazione dell’articolo 26/D.lgs. 81.

In particolar modo, per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche, il DUVRI (così richiamato al comma 3 dell’art. 26: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze……”) dovrà possedere i contenuti minimi definiti dall’allegato V del D.I., vale a dire:

a. Orari e date di svolgimento dell’attività di allestimento e disallestimento

b. Caratteristiche del quartiere fieristico

c. Modalità di accesso e logistica del quartiere fieristico

d. Piano di emergenza del quartiere fieristico

e. Informazioni sui rischi presenti nel quartiere fieristico

f. Indicazione sui rischi interferenziali presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento e relative misure preventive e protettive da adottare.

La predisposizione del DUVRI rappresenta un obbligo per il gestore o l’organizzatore della manifestazione fieristica.





A cura di: PI Marco ANTONIELLI


Questo sito utilizza cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l’uso dei cookies. Maggiori informazioni.