12/06/2009
LA DISCIPLINA ATTUALMENTE APPLICABILE AI RESIDUI DELLA LAVORAZIONE DEL MARMO
La legge n. 13 del 27 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2009 - Suppl. Ordin. n.14 (in vigore dal 1° marzo 2009 - ndr) ha introdotto nella normativa sui rifiuti nuove disposizioni sui residui provenienti dall'estrazione e lavorazione di marmi e pietre. Nello specifico la suddetta legge ha aggiunto all'art.186 del D.Lgs. 152/2006 due nuovi commi. Il primo (comma 7-bis) introduce nuovi possibili progetti nei quali poter utilizzare le terre e rocce da scavo, il secondo (comma 7-ter) estende la disciplina applicata per le terre e rocce da scavo anche ai residui provenienti dall'estrazione e lavorazione di marmi e pietre, purché nell'attività di lavorazione non siano utilizzati agenti o reagenti non naturali. La deroga finora prevista per le terre e rocce da scavo, che ammette la possibilità di considerarle NON RIFIUTI ma SOTTOPRODOTTI, a precise condizioni che la norma detta nell'art.186, dal 1° marzo 2009 si applica anche ai 'residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre ed ai residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali'. Si allega documento di riferimento.
Fonte: www.dirittoambiente.net)
|