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INTERPELLO N. 6/2019 – PRIORITÀ, NEI LAVORI IN QUOTA, ALLE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA
cantieri
, edilizia
, interpelli
, lavori in quota
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha richiesto un parere alla Commissione per gli interpelli a riguardo del possibile ‘contrasto’ esistente tra gli articoli 148 e 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
Mentre l’art. 111 comma1 lettera a) recita che “Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” l’art. 148 dice che “Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego” e che “Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta”.
Il quesito proposto dalla Federazione intende chiarire se il datore di lavoro ‘deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare’?
La risposta della Commissione, contenuta nel recente Interpello n. 6/2019 (cfr. allegato 1) ritiene, in definitiva, che “da un’attenta analisi del quadro normativo, non sussiste alcun ”contrasto” tra gli articoli 148 e 111 (cfr. allegato 2) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008”, specificando che l’art.148 rappresenta “una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 del menzionato decreto legislativo che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie espressamente previste”.
A cura di: Ing. Roberto ORIGLIA
ALLEGATI
Allegato 1: Interpello n. 6/2019
Allegato 2: Artt. 111 e 148 del D.Lgs. 81/2008