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 Ven 14 Set 2018

INFORTUNIO IN UN CANTIERE EDILE - LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ: IL RUOLO DEL PREPOSTO

  cantieri , edilizia , sentenza

INFORTUNIO IN UN CANTIERE EDILE -  LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ: IL RUOLO DEL PREPOSTO

La Cassazione Penale Sez. IV, con sentenza del 25 ottobre 2017 n. 48963 (cfr. allegato), ha fornito una individuazione delle responsabilità per un infortunio occorso in un cantiere, ed in particolare delle responsabilità del preposto.

La sentenza è molto interessante in quanto pone l’accento sulle posizioni di garanzia dei singoli imputati. Infatti,  Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), ha ribadito la suprema Corte, è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione del lavoro, svolge compiti di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, come previsto nell’art.92 del D. Lgs.9/4/2008 n.81. Non è tenuto invece, ha proseguito, ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, controllo questo demandato ad altre figure operative, quali il datore di lavoro, il dirigente e il preposto.

Il datore di lavoro è anch’egli titolare di una posizione di garanzia e responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica ma, se gestisce una struttura aziendale complessa e con tanti cantieri in atto e ha provveduto a organizzare la sicurezza con la nomina di altrettanti preposti, va escluso da ogni profilo di colpa per l’infortunio occorso a un lavoratore se questo non è derivato da scelte gestionali di fondo o da difetti strutturali dallo stesso conosciuti o conoscibili, ma è derivato invece da una decisione estemporanea assunta nello svolgimento dei lavori del cantiere e dunque di carattere meramente occasionale allorquando la gestione del rischio è quindi riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto.

Nel caso in esame, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, l’incaricato della direzione del cantiere (preposto) e il datore di lavoro dell’impresa esecutrice venivano condannati dal Tribunale di Torino quali responsabili dell'infortunio sul lavoro occorso.

La Corte di Appello, annullata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale nei confronti del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del datore di lavoro dell’impresa affidataria, ha successivamente rigettato il ricorso, presentato dal Procuratore Generale della Corte di Appello che ne aveva chiesto l’annullamento, alla luce delle considerazioni e dei principi sopra esposti, confermando così l’assoluzione di entrambi.





A cura di: Ing. Roberto ORIGLIA


ALLEGATI
  Allegato: Cassazione Penale Sez. IV, sentenza del 25 ottobre 2017 n. 48963

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