11/06/2010

IMPRESE: DURC CONCESSO ANCHE IN PRESENZA DI DEBITI CON L’INPS


Il documento verrà rilasciato se l’irregolarità contributiva riguarda l’impresa obbligata in solido.

l’Inps, con il messaggio 12091/2010 (cfr. allegato 1) del 4 maggio scorso, ha chiarito che l’azienda in regola con i versamenti contributivi a favore dei propri dipendenti ha diritto a ricevere il Durc anche nel caso in cui sia accertata una posizione debitoria verso l’Inps dovuta non a negligenza, ma alla responsabilità solidale verso un’altra azienda con la quale esista un rapporto di appalto o subappalto.

L’istituto previdenziale dovrà però annotare, come unica precauzione, l’esistenza di un obbligo solidale, precisando nome dell'altra azienda, numero di posizione, importo dei contributi dovuti e sanzioni civili maturate fino alla data del rilascio del Durc.

La precisazione dell’Inps segue l’ interpello 3/2010 del Ministero del Lavoro (cfr. allegato 2) che, in sintonia con l’istituto previdenziale, ha affermato che i debiti di un’impresa non pregiudicano l’ottenimento della regolarità contributiva da parte di un’altra azienda che, con la prima, è solidalmente responsabile.

Il Durc, infatti, è riconducibile all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa richiedente e gli enti interessati: appaltatore e subappaltatore sono obbligati in solido al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, al versamento dei contributi previdenziali e obbligatori per infortuni e malattie professionali, nonché alla corresponsione delle somme dovute per sanzioni civili e interessi sui debiti previdenziali e fiscali.

L’esistenza di un debito, dovuto ad obbligazione solidale con un’altra impresa, non può quindi precludere il rilascio del Durc nei confronti dell’azienda che è chiamata ad estinguere il debito solo in virtù del rapporto di obbligazione in solido.

A cura di: ing. Roberto ORIGLIA