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IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI E PIANO DI EMERGENZA INTERNO: DAL 4 DICEMBRE 2018 NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 132/2018
ambiente
, incidente rilevante
, normativa
, rifiuti
, sicurezza
L’articolo 26bis (cfr. allegato) del Dl 113/2018, introdotto dalla legge di conversione 132/2018 entrata in vigore il 4 dicembre 2018 prevede un nuovo adempimento a carico degli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.
La norma prevede per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
I gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti esistenti hanno tempo fino al 4 marzo 2019 per predisporre tale piano.
L’impostazione di tale articolo appare, a parere di chi scrive, un poco pasticciata in quanto sembra richiedere la predisposizione di un unico documento (il Piano di Emergenza Interno appunto) nel quale vadano disaminate e definite misure per “controllare e circoscrivere gli incidenti” (si legga lettera a) del comma 1) e “mettere in atto misure a protezione …. dalle conseguenze di incidenti rilevanti” (si legga lettera b) del comma 1).
Nella parte relativa agli “incidenti rilevanti” l’articolo pare ricalcare grossomodo quanto previsto per le aziende in SEVESO ovvero a RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE.
Per memoria pare utile richiamare la definizione che il D.Lgs. 105/2015 (Seveso ter) traccia all’articolo 3, comma 1, lett. o) per tale aspetto:
“o) «incidente rilevante»: un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;”
E’ auspicabile quanto prima un chiarimento da parte degli estensori della norma, per comprendere la potenziale platea di destinatari del nuovo adempimento ed evitare ad una serie di impianti di stoccaggio e lavorazione di rifiuti (si pensi ad esempio a rifiuti liquidi non infiammabili oppure rifiuti inerti) un documento dallo scarso valore in termini di prevenzione e protezione della salute umana ed ambientale.
A cura di: Dott. Flavio PORTESIO
ALLEGATI
Allegato: Stralcio DL 4 ottobre 2018 n113 come aggiornato da Legge 132/2018