17/07/2009
EFFICIENZA ENERGETICA: DPR 59/2009 (ATTUAZIONE DEL D.LGS. 192/2005)
Il testo sostituisce le disposizioni transitorie dell’Allegato I del D.lgs. 192/05 per l’attuazione della dir. 2002/91/CE. In materia di efficienza energetica la Comunità Europea detta ormai da alcuni anni la strada da percorrere ai Paesi membri: basti ricordare le direttive 2002/91/CE “Rendimento energetico nell’edilizia” 2006/32/CE “Efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici”. Lo scorso 25 Giugno 2009 è entrato in vigore il DPR 59/09, Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n.59 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10/6/2009), di attuazione dell`articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 192/05 sul rendimento energetico in edilizia. Il decreto definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in riferimento alla climatizzazione invernale ed estiva, ed alla preparazione dell`acqua calda sanitaria, dando parziale attuazione ai punti previsti dall’art. 4 del D.lgs. 192/05 ed introducendo un nuovo quadro di disposizioni obbligatorie. Resta in vigore il D.lgs. 115/08, emanato quale recepimento della direttiva 2006/32/CE in materia di volumetrie, normative tecniche e abilitazione alla certificazione energetica. La finalità del decreto è quella di promuovere un’applicazione “omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per l’efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale”. Questi I principali contenuti: • Le metodologie di calcolo, che fanno riferimento alle norme UNI TS 11300; • I criteri di validazione dei software di calcolo; • I valori limite della prestazione energetica degli edifici per il raffrescamento estivo; • L`introduzione della trasmittanza termica periodica; • Le prescrizioni per gli edifici pubblici o ad uso pubblico. Per quanto riguarda gli ambiti d’applicazione, il quadro del D.lgs. 192/05 non è stato modificato: continuano ad essere esclusi gli edifici di particolare interesse storico o artistico nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione delle loro caratteristiche, i fabbricati industriali, artigianali e agricoli riscaldati solo da processi per le proprie esigenze produttive, i fabbricati isolati con superficie utile inferiore a 50 m2 e gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. Per tutti gli altri casi sono previsti requisiti minimi da rispettare. In base al tipo di intervento esistono tre differenti livelli d’applicazione: a) applicazione integrale a tutto l’edificio b) applicazione integrale ma limitata al solo intervento di ampliamento c) applicazione limitata al rispetto di parametri solo per alcuni elementi nel caso di interventi su edifici esistenti Per quanto riguarda le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, occorre fare riferimento alle norme tecniche nazionali ad oggi disponibili (art. 3 comma 1): a) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; b) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. L’utilizzo di altri metodi e procedure è disciplinato dal comma 27 dell’articolo 4. Gli strumenti di calcolo commerciali (software) applicativi delle metodologie UNI/TS 11300, devono garantire uno scostamento massimo non superiore a più o meno 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI). Le disposizioni del decreto si applicano nelle regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali. Nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome potranno definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici diverse da quelle definite nel decreto, ma sempre nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e nazionale. Le regioni potranno, inoltre, fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi di quelli fissati dal decreto. In materia di certificazione energetica il DPR 59/2009 non introduce novità sostanziali, ma rimanda a “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, recentemente pubblicate (vedi Allegato).
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