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 Ven 24 Giu 2016

EDIFICI SCOLASTICI: UN DECRETO SUI TERMINI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

EDIFICI SCOLASTICI: UN DECRETO SUI TERMINI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

È stato pubblicato il DM 12/05/16 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”. Il Decreto, in vigore dal 26/05/16, indica i termini per l'adeguamento antincendio degli edifici scolastici ai requisiti previsti dal DM 26/08/92 (norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) e chiarisce quali sono le strutture esentate dall'obbligo di adeguamento.

Termini per l'adeguamento

26 agosto 2016: tutte le scuole attuano le misure di cui ai punti: 7.0 - 8 - 9.2 - 10 - 12 del DM 26/08/92, e cioè:

- adeguare l’impianto elettrico ai criteri stabiliti dalla Legge 86/1968 e prevedere uno sgancio elettrico generale;

- dotarsi di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo;

- installare estintori portatili;

- applicare la segnaletica di sicurezza;

- effettuare controlli periodici degli impianti e dei presidi installati.

26 novembre 2016:

1. le scuole esistenti alla data di entrata in vigore del DM 18/12/75 attuano le misure di cui ai punti: 2.4 - 3.1 - 5.5 - 6.1 - 6.2 - 6.3.0 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 7.1 - 9.1 - 9.3 del DM 26/8/92 e cioè:

- separare i locali adibiti all’attività scolastica da quelli a uso diverso;

- utilizzare materiali con caratteristiche di reazione al fuoco adatte in base agli ambienti, come stabilito dal DM 26/06/84;

- regolare la larghezza delle uscite per ogni piano e l’affollamento massimo consentito per aula;

- definire gli spazi adibiti alle esercitazioni, a deposito, alle attività parascolastiche (auditorium, aule magne), ad autorimesse e ai servizi logistici;

- adeguare gli impianti di produzione del calore;

- dotarsi di idranti e impianti fissi di rilevazione e estinzione degli incendi.

2. le scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del DM 18/12/75 ma prima della data di entrata in vigore del DM 26/08/92 attuano le misure di cui ai punti: 2.4 – 3 – 4 – 5 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 7.1 - 9.1 - 9.3 del DM 26/08/92 e cioè, in aggiunta a quanto previsto al punto 1):

- suddividere l’edificio in compartimenti in funzione dell’altezza antincendio e adeguare le strutture ai requisiti di resistenza al fuoco previsti dal DM 16/02/07 e dal DM 09/03/07;

- dimensionare numero, larghezza e lunghezza delle uscite di piano in funzione dell’affollamento;

- adeguare gli impianti di condizionamento;

3. le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del DM 26/08/92 attuano tutte le misure ivi previste.

Tutte le misure di adeguamento sopra riportate devono, in ogni caso, essere attuate entro il 31/12/16.

Progetto antincendio e presentazione della SCIA

Il progetto di nuovi impianti o costruzioni, nonché il progetto per modifiche da apportare a impianti o costruzioni esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (art. 3 del DPR 151/11) previsto per le scuole di categoria B e C dell'Allegato I al DPR 151/11 devono contenere le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui sopra. Inoltre, al termine degli adeguamenti e comunque entro il 31/12/16, deve essere presentata la SCIA (art. 4 del DPR 151/11).

Esenzione dall'obbligo di adeguamento

L’esenzione dall'obbligo di adeguamento vige per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti che siano in possesso del CPI, in corso di validità, o per i quali sia stata presentata la SCIA.

Per gli edifici o i locali per i quali siano in corso lavori di adeguamento al DM 26/08/92, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, deve essere presentata la SCIA relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il 31/12/16.





A cura di: Ing. Riccardo BESSONE


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