19/10/2009
D.M. 329/2004: VERIFICHE PERIODICHE DI APPARECCHI A PRESSIONE
Il 12 febbraio 2005 e' entrato in vigore il decreto 1° dicembre 2004, n. 329 del Ministero delle attivita' produttive (di seguito indicato D.M.), avente per oggetto: ”Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”.
Gli artt. 4 e 6 del D.M. 329/2004 disciplinano la verifica di primo impianto (o di controllo della messa in servizio) e gli obblighi della messa in servizio con la relativa dichiarazione.
Tale decreto individua inoltre:
• gli apparecchi esclusi dalla applicazione del Decreto (art. 2) • le categorie di attrezzature ed insiemi che non necessitano di verifiche obbligatorie di primo impianto (art. 5); • gli intervalli di tempo delle verifiche di riqualificazione periodica delle attrezzature (art.10 e tabelle “allegato A e B” del DM 329/2004) • le esenzioni dalla riqualificazione periodica (art. 11).
La documentazione dei nuovi apparecchi e/o insiemi, costruiti secondo la Direttiva PED, è oggi costituita dalla Dichiarazione di Conformità CE rilasciata dal Fabbricante con l’intervento dell’Organismo Notificato ed integrata dal Manuale di uso e manutenzione, anziché dal libretto matricolare ISPESL che accompagnava gli apparecchi a pressione costruiti secondo la normativa previgente.
MESSA IN SERVIZIO
L’attuale legislazione prevede che per le attrezzature o insiemi a pressione installati e assemblati dall’utilizzatore debba essere effettuata una verifica di accertamento della corretta installazione, denominata verifica di primo impianto o di messa in servizio.
La verifica suddetta deve essere richiesta dall’utilizzatore all’ISPESL secondo il modello in allegato 1 di cui all’art. 4 del DM 329/2004.
Eseguita la verifica di primo/nuovo impianto, l’utilizzatore è tenuto, all’atto della messa in esercizio dell’attrezzatura/insieme, ad inviare una dichiarazione di messa in servizio all’ISPESL ed all’ASL competenti territorialmente, secondo il modello in allegato 2, corredata da una serie di documenti tecnici citati all’art. 6 del D.M 329/2004, fra cui il verbale di verifica di primo impianto.
VERIFICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE PERIODICA: OBBLIGHI
L’attuale legislazione pone in capo agli utilizzatori di attrezzature/insiemi a pressione una serie di obblighi in ordine alle verifiche periodiche cui gli stessi sono assoggettati.
In particolare è fatto obbligo agli utilizzatori di:
·Sottoporre le attrezzature/insiemi a verifiche periodiche. ·Escludere dall’esercizio le attrezzature/insiemi non sottoposte entro i termini alle verifiche periodiche. ·Favorire e dare l’assistenza necessaria per l’effettuazione delle verifiche periodiche. ·Comunicare la messa fuori servizio e/o il riavvio delle attrezzature/insiemi.
CLASSIFICAZIONE
Il D.M. 329/2004 prevede che le attrezzature a pressione, funzionanti e rientranti nel campo di applicazione del decreto, debbano essere classificate in relazione alle categorie definite nell’Allegato II del D.Lgs. 93/2000 e, conseguentemente, definita la frequenza dei controlli per la riqualificazione.
La classificazione deve essere effettuata dall’utilizzatore anche per le attrezzature in uso prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 93/2000.
Tale valutazione, essendo di natura tecnico specialistica, può essere, se ritenuto necessario dal funzionario ASL/ARPA preposto alla verifica periodica, supportata adeguatamente da uno specifico documento riportante le opportune argomentazioni e considerazioni tecniche a supporto della classificazione effettuata e sottoscritto da idoneo tecnico competente.
PERIODICITA'
Il D.M. 329/2004 regolamenta la periodicità dei controlli secondo due Tabelle allegate al D.M. stesso (Tabella A e Tabella B).
Indicativamente la classificazione secondo il fluido contenuto all’interno è il seguente:
a) I fluidi del gruppo 1 comprendono i fluidi pericolosi (per fluidi pericolosi si intendono le sostanze o i preparati definiti dall’art. 2 comma 2 del D. Lgs 52/97, come “esplosivi”, “estremamente infiammabili”, “facilmente infiammabili”, “infiammabili” quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità, “altamente tossici”, “tossici” e “comburenti”); per tali casi la cadenza della verifica periodica è biennale.
b) Per tutti i fluidi del gruppo 2 quali aria, aria/acqua, azoto, argon, anidride carbonica, ecc., la cadenza può essere triennale o quadriennale in funzione della categoria.
Per quanto riguarda la disciplina in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, il D.Lgs 81/2008, art. 71 prevede che tutte le attrezzature (compresi gli apparecchi a pressione) siano sottoposti a controlli periodici e straordinari a cura e spese del datore di lavoro stesso al fine del mantenimento delle buone condizioni di sicurezza, secondo le indicazioni della tabella in allegato 3.
La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi della ASL e/o di soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono entro il termine di trenta giorni dalla richiesta decorsi il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.
A cura di: P.I. RAVERA Pierpaolo
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