24/07/2009

D.LGS. 81/2008: VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO: L’ISPESL METTE A PUNTO UNA CHECK LIST


In osservanza al D.Lgs. 81/2008, art. 28, comma 2, ogni datore di lavoro, in relazione alla natura della propria azienda e tenendo conto delle misure generali di tutela dei lavoratori, è tenuto alla redazione di un documento contenente: 1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 2. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della valutazione citata; 3. il programma delle misure per migliorare nel tempo dei livelli di sicurezza; 4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 5. l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; 6. l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento. Il datore di lavoro deve analizzare gli ambienti lavorativi dei quali è responsabile; per farlo può avvalersi di opportune check list, che possono essere utili per evitare errori o omissioni, ma che in nessun caso possono sostituire l’analisi dei luoghi stessi, intesa come risultato di verifiche dirette delle aree di lavoro. In questo ambito, l’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) ha messo a punto una specifica linea guida (cfr. allegato 1), che prende in considerazione: a) strutture edilizie - sicurezza e benessere dei lavoratori; b) macchine ed impianti; c) attività ed attrezzature di lotta agli incendi, che necessitano di essere opportunamente considerate nella compilazione del documento di valutazione dei rischi e nella successiva, importantissima, programmazione delle manutenzioni. (Fonte ISPESL)