25/06/2009

D.LGS. 81/2008 TITOLO XI: PROTEZIONE CONTRO LE ATMOSFERE ESPLOSIVE


Il D.Lgs. 81/2008 tratta al titolo XI la protezione da atmosfere esplosive; tale titolo abroga e sostituisce il D.Lgs. n° 233 del 12/06/2003, e prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. L’articolo 290 pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di valutare i rischi derivanti dall’esplosione generata per la presenza di gas, vapori, nebbie o polveri, ed in particolare: • effettuare una valutazione complessiva del rischio di esplosione considerando gli ambienti nei quali si può manifestare un’atmosfera esplosiva; • ripartire in zone le aree in cui si possono formare le atmosfere esplosive; • adottare misure finalizzate ad evitare la formazione e l’accensione di un’atmosfera esplosiva e minimizzare gli effetti dell’esplosione affinché i lavoratori esposti siano preservati da ogni rischio. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 290, il datore di lavoro provvede a redigere e a tenere aggiornato un elaborato, denominato “Documento sulla protezione contro le esplosioni”, costituito dalle seguenti 5 sezioni: • documento di valutazione dei rischi di esplosione; • individuazione delle misure ritenute adeguate al raggiungimento degli obiettivi posti dal Legislatore (art. 294 comma 2 lettera b); • tabella riepilogativa dei luoghi classificati nelle zone di cui all’allegato IL (art. 294 comma 2 lettera c), con relativa applicazione delle prescrizioni minime di cui all’allegato L (art. 294 comma 2 lettera d); • documentazione attestante che luoghi, attrezzature di lavoro e dispositivi di allarme sono stati concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza, tenendo in debito conto la sicurezza (art. 294 comma 2 lettera e); • documentazione attestante l’adozione di accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro (art. 294 comma 2 lettera f). Tale documento, che è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.