01/03/2010

D. LGS. 81/2008, TITOLO VIII, CAPO V: RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI, I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE


In esito alla valutazione del rischio da esposizione a ROA, nonché alla conseguente adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, in relazione al persistere di un “rischio residuo” il Datore di Lavoro valuta la necessità di adottare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), al dine della protezione dei lavoratori da potenziali danni agli occhi ed ala cute.

Per la protezione degli occhi e del viso si utilizzano occhiali (con oculare doppio o singolo), maschere e ripari facciali (per saldatura o altri usi).

I rischi per gli occhi ed il viso, in ambiente di lavoro, sono riconducibili a rischi di tipo meccanico, elettrico, chimico, biologico e da radiazioni. Esistono specifiche norme tecniche di riferimento, per la corretta scelta dei dispositivi di protezione individuale a fronte del rischio di esposizione a radiazioni ottiche artificiali.

Al fine della protezione dagli effetti delle radiazioni ottiche artificiali, sull’occhio, i DPI devono presentare le seguenti caratteristiche generali:

· devono assorbire la maggior parte dell’energia irradiata nelle lunghezze d’onda nocive
· non devono alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori (in modo particolare quando queste caratteristiche sono necessarie ai fini di sicurezza e produttivi)
· devono possedere lenti/schermi non soggette a deterioramento, ovvero a perdita delle loro proprietà, sotto l’effetto dell’irraggiamento, nelle normali e previste condizioni di impiego.

Al fine dell’uso di tutti i dispositivi di protezione oculare (di norma rientranti nella II categoria), il Datore di Lavoro deve attuare una specifica attività di informazione e formazione.

L’addestramento si rende necessario allorquando il DPI venga utilizzato in situazioni tali da farlo rientrare in III categoria.

I DPI oculari devono possedere, oltre alla marcatura CE, la marcatura specifica, sia dell’oculare che della montatura (codice alfanumerico).

La nota informativa dovrebbe contenere le istruzioni necessarie alla comprensione del significato dei codici di cui sopra (vedi allegato 1, riportante la nota esplicativa per occhiali da saldatura).

La protezione complessiva dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali viene garantita, in taluni casi, anche mediante l’utilizzo di altri DPI, oltre a quelli per gli occhi.

Per esempio, nelle attività di saldatura, ovvero genericamente nelle attività che espongono alle radiazioni emesse da archi elettrici, torce al plasma, etc. (radiazioni UV, visibili ed infrarosse), è previsto l’utilizzo di guanti a manichetta lunga e protezioni frontali resistenti al calore (grembiuli, etc.)

A cura di: P.I. Marco ANTONIELLI