10/03/2010
D.LGS. 81/2008, TITOLO IX, CAPO III: QUADRO DEGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE DA AMIANTO
- Il datore di lavoro prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione ha l’obbligo di individuare l’eventuale presenza di amianto;
- Il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali che contengono amianto al fine di stabilire la natura e il grado di esposizione e le misure preventive e protettive da adottare;
- Il datore di lavoro effettua una nuova VDR ogni volta che si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori;
- Prima dell’inizio lavori che possono comportare per i lavoratori rischio di esposizione ad amianto, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza, e la rende accessibile ai lavoratori e ai loro rappresentanti, che comprenda una descrizione sintetica dei seguenti elementi: ubicazione cantiere tipo e quantitativo di amianto attività e procedimenti applicati numero dei lavoratori interessati data di inizio lavori e durata omisure per limitare l’esposizione
- Il datore di lavoro effettua una nuova notifica ogni qualvolta vi siano modifiche delle condizioni di lavoro che comportino un aumento significativo dell’esposizione della polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti l’amianto;
- Il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché i luoghi di lavoro (in cui si svolgono le attività di manutenzione, rimozione, smaltimento di amianto o materiali che lo contengono) siano chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli, e accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere per motivi di lavoro;
- Il datore di lavoro cura che siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione o Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori siano dotati di indumenti da lavoro adeguati e DPI che devono restare all’interno dell’impresa (situati in posto diverso rispetto agli abiti civili) e possono essere trasportati all’esterno solo per essere lavati;
- Il datore di lavoro assicura che essi siano inoltre controllati e puliti dopo ogni utilizzo;
- Il datore di lavoro si preoccupa che i lavoratori dispongano di docce e servizi igienici adeguati;
- Il datore di lavoro effettua periodicamente dei campionamenti relativi alla misurazione della concentrazione delle fibre di amianto (effettuati da personale competente), che devono essere rappresentativi dell’esposizione personale del lavoratore; questi campionamenti devono essere effettuati previa consultazione dei lavoratori e degli RLS;
- Il datore di lavoro nel caso in cui il valore limite sia superato (>0.1 fibre per cm2 di aria misurato come media ponderata nel tempo di 8 ore) individua le cause del superamento e adotta le misure appropriate per risolvere il problema, e monitora la concentrazione di fibre per verificare l’efficacia dei rimedi intrapresi;
- Il datore di lavoro procura ai lavoratori DPI adeguati se l’esposizione non può essere ridotta;
- Il datore di lavoro assicura periodi di riposo necessari nel caso in cui il valore limite di esposizione sia superato;
- Il datore di lavoro nel caso di operazioni lavorative particolari che prevedono il superamento dei valori limite, fornisce ai lavoratori i DPI necessari, provvede all’affissione di cartelli per segnalarlo e adotta le misure necessarie per impedire la diffusione della polvere al di fuori dei luoghi di lavoro, consultando i lavoratori e i loro RLS.
Il datore di lavoro predispone un particolare piano di lavoro nel caso di lavori di demolizione o rimozione dell’amianto, che almeno 30 gg prima dell’inizio lavori deve essere inviato all’OdV e deve essere messo a disposizione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; esso contiene le seguenti informazioni:
a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale; c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto; d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; g) natura dei lavori e loro durata presumibile; h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto; l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori e ai loro rappresentanti informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare; c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale; d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione; e) l'esistenza del valore limite di cui all’articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.
Qualora dalle misurazioni effettuate il valore limite risulti superato, il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati e l’RLS e li consulta sulle misure da adottare Il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, il cui contenuto deve riguardare: a) le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo; b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; c) le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione; d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; f) le procedure di emergenza; g) le procedure di decontaminazione; h) l’eliminazione dei rifiuti; i) la necessità della sorveglianza medica.
Il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree, siano sottoposti a controllo sanitario almeno una volta ogni 3 anni o con periodicità fissata dal MC; se iscritti al registro degli esposti devono effettuare la visita medica anche alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro iscrive al registro degli esposti i lavoratori che nonostante tutte le misure adottate, per i quali nella valutazione vi è un’esposizione superiore a quella prevista e invia copia agli Organi di Vigilanza.
Il datore di lavoro su richiesta dell’ISPESL o degli Organi di Vigilanza fornisce tutta la documentazione relativa ai lavoratori. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’ISPESL la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori interessati, che la conserva per 40 anni.
A cura di: Geom. MARTINELLI Stefania
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