29/10/2009
D.LGS. 81/2008: SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (MODIFICHE PORTATE DAL DECRETO CORRETTIVO N° 106/2009)
All’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008, vengono aggiunte due importanti modifiche, introdotte dai nuovi commi 1-bis e 2-bis, previsti all’articolo 22 del decreto correttivo 106/2009, che si aggiungono alle disposizioni già previste (cfr. allegato 1)
La prima riguarda la possibilità, per il Datore di Lavoro, di svolgere direttamente i compiti di prevenzione incendi e primo soccorso, nelle unità produttive fino a 5 lavoratori.
Il nuovo comma 1-bis, infatti, definisce che: “salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6 (riassumibili in: aziende a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende per la fabbricazione ed il deposito di esplosivi e simili, aziende industriali con oltre 200 lavoratori, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori), nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) a terzi (persone interne all’azienda o unità produttiva, ovvero servizi esterni, ovviamente in possesso delle capacità e dei requisiti professionale richiesti dal Decreto), dandone preventiva informazione al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) ed alle condizioni di cui al comma 2-bis (che introduce la seconda modifica)”
La seconda modifica, appunto, riguarda direttamente la formazione dei Datori di Lavoro che assumono tali incarichi.
Al proposito, il nuovo comma 2-bis definisce che: “il datore di lavoro che svolge direttamente gli incarichi di primo soccorso e di prevenzione incendi ed evacuazione deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 (primo soccorso) e 46 (prevenzione incendi)”.
I due nuovi commi non sono soggetti a sanzioni dirette, pur rientrando nell’articolo 34, soggetto a sua volta a sanzioni (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro) in caso di violazione del comma 2.
A cura di: P.I. ANTONIELLI Marco
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