11/01/2010

D. LGS. 81/2008: OMOLOGAZIONI DI IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE


Individuazione dei luoghi con pericolo di esplosione

I luoghi in cui sono presenti atmosfere esplosive sono da considerarsi a pericolo d'esplosione.

Per 'atmosfera esplosiva' si intende una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta, come da definizione contenuta nel D.Lgs. 81/2008, titolo XI, artt. 287 e 288.

Sono inoltre da considerarsi luoghi con pericolo di esplosione quelli in cui vengono prodotte, manipolate, lavorate e depositate materie esplosive considerate tali secondo la definizione del regolamento del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (tabella A punto 51 del Decreto del Ministero del Lavoro 22 dicembre 1958).

Tenuto conto di quanto contenuto nel D.Lgs. 81/2008, titolo XI,art. 296, sono sottoposte ad obbligo di denuncia le installazioni elettriche ubicate nei luoghi ove sono presenti atmosfere esplosive per la presenza di gas e vapori (che determinano la classificazione delle zone 0 e 1) e di polveri combustibili (che determinano la classificazioni delle zone 20 e 21).

Il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 demanda all'Arpa l'effettuazione di tutte le omologazioni di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (artt. 5 e 7).

Trasmissione della dichiarazione di conformità e degli allegati

Il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 abroga:

- gli artt. 40 e 328 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
- gli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 12 settembre 1959 'Attribuzioni dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro';
- i modelli A, B e C allegati al sopraccitato decreto ministeriale.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore al termine dei lavori equivale, a tutti gli effetti, alla omologazione degli impianti.
Per quanto riguarda gli impianti situati in luoghi con pericolo di esplosione, invece, l'omologazione è effettuata dall'Arpa Piemonte, alla quale il datore di lavoro è tenuto a trasmettere mediante il modulo integrativo per la trasmissione della dichiarazione di conformità in allegato 1, la dichiarazione di conformità dell'impianto (art. 5 del D.P.R. del 22 ottobre 2001, n. 462), comprensiva di:

- progetto dell'impianto,
- classificazione delle aree (Norma CEI 31-30),
- certificazioni (ATEX) dei componenti installati nelle zone classificate,
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati,
- schemi,
- riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali) che costituiscono allegati obbligatori previsti dal D.M. 20 febbraio 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992.

Le verifiche previste dal D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Arpa Piemonte applicherà i prezzi del proprio tariffario alle verifiche effettuate.

Guida CEI 0-14

Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato la Guida CEI 0-14 intitolata 'Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi'.

Redatta da un Gruppo di Lavoro del CEI su incarico del Ministero delle Attività Produttive, la guida intende uniformare, per quanto possibile, l'interpretazione del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, e di fornire indicazioni chiare circa:

- i compiti degli Enti verificatori (ASL, ARPA e organismi abilitati);
- i contenuti della documentazione tecnica relativa all'omologazione, alle verifiche periodiche ed alle procedure amministrative di verifica degli impianti richiamati nel campo di applicazione del Decreto citato.

Per ulteriori informazioni circa la Guida CEI 0-14 si visiti il sito Internet del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

A cura di: Ing. ALBARANO Valentina