20/10/2009

D.LGS. 81/2008 (INTEGRATO DA D.LGS. 106/2009), TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO


L’articolo 161 del D.Lgs. 81/2008, integrato dal Decreto correttivo 106/2009, ribadisce l’importanza di attuare all’interno delle realtà aziendali adeguata segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro per ridurre l’insorgenza di eventi sfavorevoli che possono sfociare in incidenti o infortuni.

La normativa definisce la segnaletica necessaria se della valutazione dei rischi effettuata in conformità all’articolo 28 risultano presenti dei rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, sistemi di organizzazione del lavoro ovvero con utilizzo di mezzi tecnici di protezione collettiva.

Ai sensi dell’articolo 163, per ottemperare alla normativa, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati XXIV – XXXIII (cfr. allegato 1). Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati sopraindicati, il datore di lavoro deve fare riferimento alle norme di buona tecnica, adottando le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.

Il mancato rispetto all’articolo 163 è punito a carico del datore di lavoro e del dirigente con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 (art. 165 comma 1 lettera a).

Il datore di lavoro può quindi utilizzare all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva la segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo pero’ quanto previsto nell’allegato XXVIII (riguardante la segnaletica di prescrizione per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione).

Ottemperato quindi l’utilizzo di idonea segnaletica di salute e sicurezza, si ricorda al datore di lavoro, come prescritto dall’articolo 164, l’obbligo di informazione – formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori a riguardo della segnaletica impegnata all’interno dell’impresa o unità produttiva.
In particolare, se questa implica l’uso di gesti o parole, nonché di comportamenti generali e specifici, il datore di lavoro e/o dirigente devono attuare sui lavoratori una formazione adeguata sotto forma di istruzioni precise.

Il mancato rispetto all’articolo 164 qui sopra descritto è sanzionato a carico del datore di lavoro e del dirigente con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro (art. 165 comma 1 lettera b).

A cura di: Dott. CARENA Marco