18/01/2010

D.LGS. 81/2008, ART. 26: ULTERIORI CHIARIMENTI SUL DUVRI


Il DUVRI si identifica quale adempimento derivante dall’obbligo (ex art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008), del Datore di Lavoro committente, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi.
La redazione di tale documento compete alle stazioni appaltanti e deve dare indicazioni operative e gestionali su come gestire uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro: le interferenze.

Si parla di interferenza qualora si determinino circostanze in relazione alle quali si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore, o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti di appalto differenti.

La normativa di riferimento definisce la necessità di redazione del DUVRI solo nel caso in cui esistano interferenze.
In tale documento non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, dal momento che questi sono già oggetto di una specifica valutazione, identificata quale obbligo dell’appaltatore (nel caso si tratti di imprese), ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, cui fa seguito l’obbligo dell’attuazione delle misure necessarie per ridurre al minimo (o eliminare, ove possibile) tali rischi.

In assenza di interferenze non è necessario redigere il DUVRI
; tuttavia pare opportuno, nell’ambito dell’applicazione delle procedure definite dall’articolo 26 nel suo complesso, dare riscontro della effettiva assenza di interferenze (a dimostrazione dell’avvenuto processo di identificazioni di tali tipologie di rischio, anche solo per escluderne la presenza).

Relativamente alla problematica circa la sussistenza o meno di interferenze, si riportano i seguenti esempi (peraltro non esaustivi) di rischi interferenti:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da appaltatori differenti
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore; ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal committente (che comportino rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).

Si sottolinea inoltre che la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa (rientrano a pieno titolo, in tali circostanze, i lavori eseguiti negli ospedali, nelle scuole, etc. ed i relativi utenti).

Si riporta di seguito la descrizione delle tipologie di appalti per i quali è possibile escludere preventivamente la necessità di predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- la mera fornitura di materiali o attrezzatura, senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante
- i lavori la cui durata sia inferiore a due giorni, a condizione che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, agenti biologici, atmosfere esplosive, ovvero dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del testo di legge (cfr. allegato 1)

Il DUVRI costituisce un documento “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate quali, ad esempio, l’intervento di subappaltatori o di forniture e posa in opera, o nel caso di affidamento a lavoratori autonomi originariamente non previsti.
L’aggiornamento della valutazione dei rischi interferenti deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, o organizzativo, la cui necessità sia intervenuta in corso d’opera.

Una nota particolare deve essere fatta riguardo i contratti che ricadono nel campo di applicazione del Titolo IV (i cantieri temporanei o mobili) per i quali è necessario redigere il piano di sicurezza e coordinamento. Ciò avviene allorquando sia necessario designare, da parte del committente o del responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione. In questo caso, l’analisi dei rischi interferenti e la stima dei costi della sicurezza, ad essi relativi, sono contenuti nel PSC e quindi, in tale evenienza, non sussistono le condizioni di applicabilità del DUVRI.

Il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, poiché l’appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla riduzione/eliminazione dei rischi interferenti.
Pertanto esso va considerato quale specifica tecnica, in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara, ovvero, in generale, a tutti coloro che presentano la propria offerta (in ambito pubblico, ma anche privato).
Si riporta, di seguito, un elenco (non esaustivo) di elementi da considerare nella quantificazione dei costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti:

- gli apprestamenti di sicurezza e le opere provvisionali
- le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per ridurre/eliminare i rischi da lavorazioni interferenti
- gli eventuali impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche, nonché gli impianti antincendio e di evacuazione dei fumi (limitatamente ai casi in cui gli stessi siano assenti o inadeguati, in relazione alla esecuzione dell’appalto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente)
- i mezzi ed i servizi di protezione collettiva; la segnaletica di sicurezza, etc.
- le procedure operative di sicurezza definite in relazione a specifici rischi interferenti
- gli eventuali interventi (di carattere tecnico, organizzativo e procedurale) richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle attività interferenti
- le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi in genere e di prevenzione e protezione collettiva i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso.

In conclusione si evidenzia l’obbligo a carico del committente ed in tutti i casi, ossia anche nei casi che non prevedono la redazione del DUVRI, di provvedere a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 26, cioè:

- alla verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
- alla trasmissione, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, di dettagliate informazioni sui rischi specificiesistenti negli ambientiin cui gli stessi sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Contestualmente, si evidenzia l’obbligo, a carico dei datori di lavoro, di provvedere a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 26, cioè:

- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto di appalto
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

A cura di: P.I. ANTONIELLI Marco