26/06/2009

D.LGS. 81/2008 ALLEGATO VI: NORME DI RIFERIMENTO PER LA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO (MULETTI)


L’utilizzo all’interno di una realtà produttiva di attrezzature di sollevamento e trasporto (comunemente denominate muletti) è da considerarsi un rilevante fattore di rischio per la sicurezza dei lavoratori, fortemente influenzato dalla formazione, informazione e addestramento dell’utilizzatore, come descritto nell’allegato VI del D.Lgs. 81/2008. Vanno inoltre considerate le caratteristiche del muletto (stato manutentivo, invecchiamento, usura ed altri fattori esterni che possono pregiudicarne la sicurezza d’uso), che con il tempo possono variare: gli elementi che possono deteriorarsi sono il telaio, i freni, la postazione di guida, il gruppo sollevatore, l’impianto elettrico e i dispositivi di sicurezza. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che queste attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative previste dall'allegato VI. L’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro l’obbligo di svolgere idonea manutenzione, al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70. Durante la loro vita presso l’azienda le attrezzature devono essere accompagnate dall’apposito libretto di istruzioni d'uso e manutenzione, il quale deve essere consegnato dal venditore al momento dell’acquisto. In particolare dall’allegato VI del D.Lgs 81/2008 si evince che il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche le funi e catene dell’attrezzatura di sollevamento con controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante; un eventuale diverso periodismo è indicato nel libretto d’uso e manutenzione. Secondo la Linea guida Ispesl dedicata, il controllo visivo e la manutenzione ordinaria delle attrezzature in uso devono essere svolti dal datore di lavoro con cadenza variabile in base alle condizioni di funzionamento e del luogo di lavoro, allo scopo di valutarne lo stato di conservazione ed efficienza, con frequenza al massimo annuale. Tra gli elementi che è necessario sottoporre a controllo periodico vi è il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa, degli organi e dei comandi, nonché la corretta manutenzione dei dispositivi soggetti ad usura propri dell’attrezzatura; in esito a tale controllo è opportuno redigere apposito documento scritto attestante l’avvenuta verifica e l’eliminazione di eventuali anomalie prima della rimessa in servizio dell’attrezzatura. Per chiarimenti e maggior informazioni si inserisce in Allegato 1 la Linea guida emanata dall’Ispesl per il controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori e delle relative attrezzature.