07/01/2010
D. LGS. 152/2006, ART. 212: OBBLIGATORIETA' DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI
Ai sensi del D. Lgs. 152/2006, la raccolta e il trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione di rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento o recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti, possono essere svolti solo da ditte iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
Le imprese che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all’ Albo vengono individuate dall’art. 30, comma 4 del D.Lgs 22/1997:
- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi prodotti da terzi; - imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano i 30 kg al giorno o 30 litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti; - imprese che effettuano attività di bonifica dei siti; - imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto; - imprese che effettuano attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti; - imprese che effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero titolarità di terzi; - imprese che effettuano attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.
L’Albo è diviso in 10 categorie di seguito elencate:
Trasporto rifiuti
- Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati - Categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’ art. 33 del D.Lgs 22/1997, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo - Categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell’ art. 33 del D.Lgs 22/1997, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo - Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi - Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
Gestione impianti (categorie non attive, congelate)
- Categoria 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs 22/1997 - Categoria 7: gestione di impianti mobili per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui gli allegati B e C del D.Lgs 22/1997 - Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti
Bonifiche
- Categoria 9: bonifica di siti - Categoria10: bonifica di siti contenenti amianto
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
L’iscrizione può avvenire in via semplificata oppure in via ordinaria (D. Lgs. 152/2006, art. 212 commi 5 e 8). Con l’iscrizione in via semplificata, i rifiuti trasportati possono essere condotti solamente ad impianti autorizzati al recupero in modalità semplificata (art. 214, 214 D. Lgs 152/2006), mentre con l’iscrizione in via ordinaria i rifiuti possono essere trasportati oltre che ad impianti autorizzati al recupero, anche ad impianti autorizzati in via ordinaria di smaltimento e recupero (art 208, 210 D. Lgs. 152/2006).
Iscrizione in conto proprio (art. 212, comma 8 D. Lgs. 152/2006)
Le ditte che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare o che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i trenta chilogrammi al giorno (es. le imprese edili che trasportano i propri rifiuti da demolizioni o scavo), devono iscriversi alla sezione dell’Albo regionale gestori rifiuti territorialmente competente ai sensi dell’ art. 212 comma 8.
DURATA DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO
L’iscrizione ha una durata di 5 anni. In via ordinaria, è possibile rinnovare l’autorizzazione fornendo la documentazione necessaria entro sei mesi dalla scadenza dell’iscrizione; in via semplificata, la documentazione necessaria per il rinnovo va inviata entro il giorno di scadenza della stessa.
A cura di: Elisa CASTELLO
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