17/12/2009

D.LGS. 106/2009: NOVITA’ SU STRUMENTI E LOCALI DI PRIMO SOCCORSO


Il nuovo D.Lgs. 106/2009 ha modificato profondamente gli obblighi riferiti agli strumenti atti a garantire il primo soccorso aziendale.
Il punto 5 dell’allegato IV del D.Lgs. 81/2008 riportava le indicazioni riguardanti gli strumenti di primo soccorso (cassetta di primo soccorso, pacchetto di medicazione e camera di medicazione).
Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/2009, tali indicazioni sono state integralmente abrogate.

L’occorrenza della camera di medicazione (la cosiddetta infermeria) e di diversi punti di pronto soccorso per le grandi aziende non è più normata.
Tale carenza normativa non risulta al momento colmata da circolari o decreti, ed in via cautelativa e precauzionale si considerano esaustive le precedenti indicazioni.

Permane valido il D.M. 388/2003 (cfr. allegato 1), nel quale sono descritte le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso in base all’attività svolta, al numero di dipendenti ed della tipologia dell’impresa.

Il D.M. 388/2003 divide le realtà aziendali nei seguenti 3 gruppi:

Gruppo A
- Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo didichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
- Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B
Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Ai sensi del medesimo D.M. le aziende che rientrano nei gruppi A e B devono possedere la cassetta di pronto soccorso e un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Le aziende che rientrano nel gruppo C devono invece disporre di un pacchetto di medicazione e, anch'esse, di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

A cura di: Dott. CARENA Marco