27/01/2010

DEPOSITO TEMPORANEO, INCONTROLLATO, PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA: LA CORTE DI CASSAZIONE FORNISCE UN UTILE CONTRIBUTO


Con sentenza del 30 dicembre 2009 (cfr. Allegato 1), la Terza sezione della Suprema Corte di Cassazione ha fornito un utile contributo alla classificazione delle possibili tipologie di depositi.

In particolare è stato precisato che:

- il deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nella lettera M dell’art.183, D. Lgs. 152/2006. Tale deposito è libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti, (ad eccezione degli adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione) anche se sempre soggetto ai principi di precauzione ed azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti.

In difetto di anche uno dei menzionati requisiti, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere considerato:

- deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente dall’art. 256, c. 1 D. Lgs. 152/2006

- messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dall’art. 256, c. 1 D. Lgs. 152/2006

- deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Tale condotta è sanzionata come illecito amministrativo se posta in essere da un privato e come reato contravvenzionale se tenuta da un responsabile di enti o titolare di impresa (artt. 255 c. 1, 256 c. 2 D. Lgs. 152/2006)

Quando l’abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva.

A cura di: Dott. PORTESIO Flavio