02/07/2010

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE CHIMICHE


Attualmente esistono diversi sistemi di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche a livello mondiale.
La stessa sostanza potrebbe essere classificata come 'tossica' negli Stati Uniti, 'nociva' nell'Unione Europea e 'non pericolosa' in Cina.

Per eliminare queste differenze e migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente in tutti i paesi, è stato sviluppato un Sistema Globale Armonizzato, indicato con l’acronimo GHS (Globally Harmonized System), per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici sotto la guida delle Nazioni Unite. Il Sistema GHS è stato formalmente adottato nel 2002 dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e sottoposto a successive revisioni nel 2005 e nel 2007.
Il sistema è costituito da una serie di raccomandazioni internazionali e la sua applicazione è facoltativa. Tuttavia, alla stregua della maggior parte dei paesi, l'Unione Europea ha voluto renderle obbligatorie integrandole nel diritto comunitario.

Così, verso la fine del 2008, la Commissione Europea ha adottato il cosiddetto regolamento UE 1272/2008 che sostituisce le vecchie direttive 67/548/EEC e 1999/45/EC e introduce un nuovo sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose, indicato con l'acronimo CLP (Classification, Labelling e Packaging) (cfr. allegato 1) che armonizza le diverse normative locali apportando modifiche sostanziali al sistema CE 1907/2006 (classificazione REACH) ancora in uso.

Questo permette un accesso più agevole alle informazioni sulle sostanze chimiche e sui preparati pericolosi che vengono commercializzati, trasportati e utilizzati. Il nuovo sistema ha conseguenze riguardanti non soltanto l'etichettatura dei prodotti e la compilazione delle schede di sicurezza ma anche sull'attività produttiva, di servizio, di valutazione dei rischi, di prevenzione e di formazione. Le metodiche di classificazione ed etichettatura previste dal regolamento CLP sono diverse da quelle previste dalle precedenti direttive europee e, in molti casi, non è possibile una conversione diretta. Questo richiederà alle aziende un consistente impegno per attuare il processo di transizione dalle vecchie norme (ormai in vigore da molti anni) alla nuova.

Fortunatamente il regolamento CLP prevede un periodo di transizione per l'applicazione del nuovo sistema di classificazione, di etichettatura e di imballaggio.

Ecco i termini di adeguamento previsti dal regolamento:

Classificazione:
- Sostanze: fino al 1 dicembre 2010 è obbligatorio classificare le sostanze in conformità alla direttiva 67/548/CE; prima di tale data è facoltativa l'adozione anche del nuovo sistema CLP. Successivamente sarà obbligatorio, per le sostanze, adottare il nuovo sistema di classificazione, ma fino al 1 giugno 2015 è obbligatorio continuare ad utilizzare anche il vecchio sistema.
- Miscele: fino al 1 giugno 2015 è obbligatorio classificare le miscele in conformità alla direttiva 1999/45/CE; prima di tale data è facoltativa l'adozione anche del nuovo sistema. Successivamente sarà obbligatorio, per le miscele, usare solo il sistema CLP.

Etichettatura ed imballaggi:
- per quanto riguarda il sistema di etichettatura ed imballaggio è possibile scegliere tra continuare ad usare il vecchio sistema o il nuovo sistema prima del 1 dicembre 2010 per le sostanze e prima del 1 giugno 2015 per le miscele; dopo tali date sarà obbligatorio usare il nuovo sistema CLP;
-
per le sostanze immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010 e per le miscele immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2015 sarà possibile non rietichettare e reimballare con le nuove disposizioni rispettivamente fino al 1 dicembre 2012 e fino al 1 giugno 2017.

A cura di: BESSONE ing. Riccardo