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 Mar 22 Set 2015

CHIARIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI RIFIUTI DI ORIGINE DOMESTICA

  provincia , rifiuti

CHIARIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI RIFIUTI DI ORIGINE DOMESTICA

In data 9 settembre 2015 l’ente cancellato e pertanto inesistente della Provincia/Città Metropolitana di Torino, attraverso il suo team di tecnici che evidentemente si occupano anche di legiferare, si è prodigato a recapitare tramite PEC a tutte le attività autorizzate al recupero di rifiuti sul territorio provinciale, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il documento in allegato.

In sostanza il documento sostiene che tutti gli impianti di recupero dei rifiuti autorizzati ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non possano in alcun modo ritirare rifiuti consegnati loro da privati cittadini, adducendo come motivazione le seguenti interpretazioni legislative a dir poco soggettive, ma che invece vengono presentate come ovvie ed evidenti:

- Il D.M. 05.02.1998 e s.m.i., norma di riferimento per gli impianti di recupero autorizzati ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006, non fa mai specifico riferimento all’origine del rifiuto come proveniente “direttamente da privati cittadini” ma a un più generale da “raccolta differenziata” o da “selezione di RSU o RAU”;​

- La definizione di raccolta rifiuti e raccolta differenziata riportate nell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 sarebbero da intendersi esclusivamente come parte del sistema pubblico integrato della gestione dei rifiuti e non come l’attività di differenziazione dei rifiuti all’interno delle mura domestiche dai singoli cittadini.

​La comunicazione termina con l’evidenziazione delle possibili sanzioni in cui le aziende autorizzate ai sensi dell’art. 216 possono incorrere in caso di ritiro dei rifiuti direttamente da privati cittadini ed evidenziando che tale attività sia invece consentita alle aziende autorizzate ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 in quanto l’autorizzazione stessa, rilasciata guarda caso proprio dalla Provincia/Città Metropolitana, dovrebbe riportare direttamente le prescrizioni comprese quella di ritirare i rifiuti dai privati.

A questo punto sorgono spontanee alcune domande:

- Come mai un ente inesistente come la Provincia/Città Metropolitana di Torino decide di inviare un documento del genere alle aziende che operano nel settore quando è evidente che non ha il potere né di legiferare in proposito né di sanzionare ma solo di autorizzare e predisporre controlli eseguibili da ARPA o NOE?

- Come mai, dopo 17 anni di applicazione del D.M. 05.02.1998, nei quali mai si era neanche immaginato di non consentire ai privati cittadini di portare i propri rifiuti differenziati presso le ditte autorizzate al recupero riducendo in questo modo il rischio di abbandono dei rifiuti stessi, un ente cancellato decide di affermare che tale tipo di recupero non e legalmente attuabile?

- Come mai, pur non essendo espressamente detto in alcuna autorizzazione al recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208, si considera adeguata la consegna dei rifiuti solo a queste aziende e non a quelle autorizzate ai sensi dell’art. 216?

Non sono possibili reali risposte a queste domande se non delle deduzioni e delle interpretazioni che possono essere scorrette ma certamente non definitive.

Il fatto che la Provincia/Città Metropolitana esegua un’interpretazione legislativa del genere lascia assolutamente il tempo che trova, in sostanza non ha nessun valore legale, tanto più che sarebbe interessante sapere cosa ne pensano i tecnici degli altri enti cancellati come quelli della Provincia di Cuneo, di Asti, di Agrigento, ecc.; non possono esserci regole diverse per aziende che fanno il recupero rifiuti solo perché operano in province diverse, soprattutto se le provincie sono nella stessa regione.

L’interpretazione che viene data del concetto di raccolta differenziata è del tutto arbitraria e assolutamente soggettiva e visto che la legge che ne riporta le definizioni è di origine statale tale interpretazione può essere data solo dal Ministero dell’Ambiente e non certo da una provincia cancellata.

Inoltre il fatto che i privati cittadini possano conferire i propri rifiuti differenziati direttamente presso un’azienda di recupero degli stessi, per quanto autorizzata ai sensi dell’art. 216, non può che agevolare e facilitare l’aumento della raccolta differenziata comunale andando proprio incontro ai principi di fondo della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e impedire tale consuetudine non farebbe altro che aumentare l’abbandono di determinati rifiuti da parte dei privati cittadini in aree non adeguate.

Fino a prova contraria, e su questo la giurisprudenza e molto più assodata che non su quanto detto della Città Metropolitana di Torino, tutto ciò che nella legge non è espressamente vietato vuol dire che è consentito e in nessun punto del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. si afferma che le ditte autorizzate al recupero dei rifiuti non possono ritirare rifiuti dai privati cittadini ovviamente sempre rispettando le regole di registrazione e tracciabilità.

In conclusione si può tranquillamente ritenere inutile l’indicazione inviata dalla Provincia/Città Metropolitana di Torino perché non fondata su effettive prassi giurisprudenziali né su reali dettami legislativi, il tutto sembra piuttosto una spinta, più o meno velata, delle aziende verso l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 che, pur ampliando le possibilità di gestione dei rifiuti da parte delle aziende stesse, genera molti più costi ma anche molti più introiti per le cancellate province.



A cura di: Dott. Pierantonio SERAFINO


ALLEGATI
  Allegato: Lettera Città Metropolitana di Torino

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