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CANTIERI: LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEVE ESSERE GARANTITA ANCHE IN MOMENTI DI PAUSA, RIPOSO O SOSPENSIONE DEI LAVORI?
cantieri
, infortunio
, sentenza
Per un ricorso relativo all’infortunio mortale accaduto per il crollo dei fronti di uno scavo sprotetto nel quale il datore di lavoro dell’impresa affidataria dei lavori era sceso di sua iniziativa, non per motivi strettamente di lavoro ma per sue necessità fisiologiche, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 aprile 2017, n. 17906, (cfr. allegato 1) ha ribadito che la sicurezza negli ambienti di lavoro deve essere garantita in ogni caso indipendentemente dal requisito dell’attualità dell’attività e quindi anche in momenti di pausa, riposo o sospensione dei lavori perfino per danni che possono derivare a terzi e non a lavoratori addetti.
Sulla responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) per l’infortunio, la suprema Corte ha evidenziato che non vi è alcun dubbio che il CSE abbia un'autonoma funzione di “alta vigilanza” ma che non sia tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, ruolo che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). Restano però in capo al CSE gli obblighi previsti dall'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 (cfr. allegato 2) ed in particolare di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. In questo caso, dalla ricostruzione effettuata dalla Corte di Appello, è emerso che il CSE non era mai stato visto sul cantiere durante l'esecuzione dei lavori, cosicché mai si era accertato direttamente della consistenza degli stessi, pur in presenza di un scavo non armato e di lavoratori che svolgevano lavorazioni all'interno dello stesso.
ALLEGATI
Allegato 1: Sentenza del 10 aprile 2017, n. 17906 della Corte di Cassazione
Allegato 2: Art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008